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Ultimo aggiornamento il 23/01/2026 alle ore 15:30

Attualità e Politica

23/01/2026 | 13:58

Giochi, Consiglio di Stato: "Cancellato dall'elenco degli operatori, mancano i requisiti essenziali”

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Giochi Consiglio di Stato: Cancellato dall'elenco degli operatori mancano i requisiti essenziali”

ROMA - E' legittima la cancellazione di un operatore dall'elenco degli operatori del gioco lecito (Ries) dell'Agenzia delle Dogane, quando mancano i requisiti essenziali. Con questa motivazione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da un titolare di ditta individuale - dislocata nella.provincia di Napoli - contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando la decisione del Tar Lazio. La vicenda riguarda la cancellazione del ricorrente dall’elenco Ries a seguito di verifiche ispettive che avevano accertato l’assenza della licenza prevista dagli articoli 86 e 88 del Tulps per l’esercizio di apparecchi da intrattenimento.
Durante i controlli, era emerso che il titolare non aveva presentato la necessaria Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e aveva fornito documentazione intestata a un altro soggetto. Successivamente, Adm aveva adottato il provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori, ritenendo venuto meno il “requisito essenziale” per l’iscrizione e violato il principio di “veridicità delle dichiarazioni”. Il ricorrente si era appellato, tra le altre cose, al “principio dell’affidamento incolpevole”, sostenendo di essersi fidato del proprio consulente e della correttezza del procedimento amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’affidamento incolpevole è rilevante solo quando il privato si fida dell’operato dell’amministrazione stessa e non di terzi. Nel caso in esame, l’affidamento invocato dal titolare non poteva essere considerato valido, in quanto derivava da errori di un consulente e non da indicazioni dell’amministrazione. La Corte ha inoltre sottolineato l’importanza del duplice controllo previsto per le attività di raccolta del gioco lecito: sia l’autorizzazione del Questore, per prevenire il rischio di fenomeni criminali, sia la Scia, per tutelare i consumatori e l’ordine pubblico. Il Collegio ha, quindi, confermato la correttezza della cancellazione dal Ries, evidenziando come la mancanza del requisito fondamentale comporti la perdita del rapporto fiduciario tra Adm e operatore e renda illegittima qualsiasi iscrizione successiva, anche se basata su documenti presentati tardivamente o intestati ad altri.

FRP/Agipro

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