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Attualità e Politica

22/01/2019 | 13:15

Giochi, Emilia-Romagna: proroga di sei mesi per le sale a 500 metri dai luoghi sensibili

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Giochi Emilia Romagna proroga

ROMA - La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato una nuova delibera applicativa, che inserisce alcuni accorgimenti sulla chiusura delle sale gioco nella legge per il contrasto al gioco patologico, che prevede la chiusura delle sale slot e VLT nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili. Ad esempio, il periodo di proroga di sei mesi concesso per consentire lo spostamento dell'attività in una zona non vietata, «può essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi», in ragione di «particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare». Tolleranza anche nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili nelle vicinanze di sale giochi dopo la loro delocalizzazione. Anche per «salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici», scrive la Regione, la norma non ha effetto «per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni». Quindi, nessun trasloco immediato. E ancora, nella delibera regionale si afferma che rispetto al divieto di nuova installazione delle macchinette, «in sede di prima applicazione il controllo non viene effettuato qualora gli apparecchi siano collocati all'interno di sale gioco o scommesse soggette, per effetto della mappatura, a chiusura o delocalizzazione». Detta in altri termini, chi ha l'obbligo di spostarsi non deve temere multe istantanee.
Nella delibera della Giunta si definiscono anche le modalità per applicare il divieto di esercizio stabilito per i corner a meno di 500 metri dai luoghi sensibili: la raccolta delle scommesse «non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019» e «il divieto di nuova installazione dei cosiddetti corner decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera». Riviste anche alcune disposizioni relative alle sanzioni. Ad esempio, «il divieto di prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse non si attua mediante la chiusura dell'esercizio commerciale in cui la raccolta si svolge, bensì mediante la disattivazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo». Infine, la Regione precisa che le attività dei punti scommesse all'interno degli ippodromi sono consentite solo «in relazione alle corse dei cavalli e nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo».
RED/Agipro

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