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Ultimo aggiornamento il 25/11/2025 alle ore 12:00

Attualità e Politica

25/11/2025 | 10:50

Giochi, Tar Lombardia annulla revoca della concessione del Lotto ad una ricevitoria di Valsolda (CO): “Valutazione errata dei ritardi nei versamenti”

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Giochi Tar Lombardia annulla revoca della concessione del Lotto ad una ricevitoria di Valsolda (CO): “Valutazione errata dei ritardi nei versamenti”

ROMA - Il Tar Lombardia ha annullato i provvedimenti di revoca della concessione e decadenza della rivendita ordinaria emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la titolare di una ricevitoria del gioco del Lotto situata a Valsolda, in provincia di Como. La decisione di Adm era nata in seguito a ritardi nei versamenti dei proventi del gioco. Ma, per il Tribunale Amministrativo, l’Agenzia non ha applicato correttamente il principio della "violazione abituale" previsto dalla legge, trattando i ritardi consecutivi come infrazioni separate anziché come un’unica violazione. 

La vicenda prende avvio dal ricorso presentato dalla titolare della ricevitoria contro il provvedimento di Adm che - in base a cinque episodi di tardivo versamento dei proventi del Lotto - aveva revocato la concessione e disposto la decadenza della rivendita ordinaria, rilevando che in alcuni casi i ritardi superavano i tre giorni lavorativi, risultando quindi “abituali” e sufficientemente “gravi e ripetuti” da giustificare la revoca della concessione. 

Il Tar Lombardia ha riscontrato che la contestazione dei ritardi non poteva essere divisa in singole infrazioni, ma andava considerata nel complesso, applicando il principio della “continuazione” delle violazioni, secondo il quale i ritardi consecutivi dovrebbero essere trattati come un’unica violazione. La normativa vigente, infatti, prevede che quando i versamenti in ritardo avvengono in un arco temporale ravvicinato, questi debbano essere considerati come un unico comportamento irregolare.

Il Tribunale ha sottolineato che, nel caso specifico, Adm avrebbe dovuto considerare i ritardi del 26 dicembre e del 2 gennaio come una sola violazione, essendo consecutivi e contestati solo dopo il secondo ritardo. La stessa logica andava applicata anche ai ritardi del 23 gennaio e 30 gennaio, che avrebbero dovuto essere trattati come una sola infrazione.
Di conseguenza, il Tar ha ritenuto illegittimi i provvedimenti di revoca della concessione della ricevitoria e di decadenza della rivendita, fondando la sua decisione sulla mancata applicazione delle disposizioni relative alla "violazione abituale" e al "meccanismo della continuazione" delle infrazioni.

FRP/Agipro

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