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Attualità e Politica

29/04/2024 | 14:01

Giochi, dal Tar Veneto via libera all’apertura di una sala scommesse ad Arzignano (VI): il distanziometro si applica solamente ai locali con apparecchi

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Giochi dal Tar Veneto via libera all’apertura di una sala scommesse ad Arzignano (VI): il distanziometro si applica solamente ai locali con apparecchi

ROMA – Una sala scommesse di Arzignano, in provincia di Vicenza, potrà aprire: le norme sul distanziometro si applicano solamente ai locali forniti di apparecchi da gioco. Lo ha stabilito con una sentenza la Terza Sezione del Tar Veneto, che ha accolto il ricorso di una società rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino. Lo scorso marzo la Questura di Vicenza ha rigettato l’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione per la raccolta delle scommesse.

LA SENTENZA - Le motivazioni sarebbero state connesse al mancato rispetto della legge regionale del 2019, che impone una distanza minima di quattrocento metri tra le sale giochi e i luoghi sensibili. La ricorrente, tuttavia, dichiara “di avere specificato, nella propria istanza, di avere chiesto l’autorizzazione per la sola commercializzazione dei giochi pubblici di scommesse sportive, senza prevedere di installare all’interno dell’esercizio commerciale alcun apparecchio da gioco”. Attraverso questa distinzione, infatti, viene sottolineato che “tali giochi costituirebbero una realtà diversa rispetto alle attività di scommesse”. I giudici sottolineano che la norma citata e applicata dal Comune non sia interpretabile diversamente dalla lettera: “il legislatore regionale ha vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da taluni luoghi ritenuti sensibili”. Secondo il Tribunale Amministrativo, dunque, “non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale la legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei “punti gioco” sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi vlt”. Inoltre, il Collegio ha citato precedenti controversie simili, in cui il Consiglio di Stato è intervenuto evidenziando la differenza tra le due tipologie di gioco e notando che “la differenza tra sale giochi con vlt e i punti di raccolta delle scommesse è insita nella strumentazione offerta alla clientela: per gli spazi vlt consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore”. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’utilità che una decisione del genere può avere nei confronti della raccolta di scommesse: questa, infatti, “avviene in gran parte a distanza, on line”. Ciò comporta, perciò, che “l’imposizione di un limite distanziometrico per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia”. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto.

GF/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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