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Ultimo aggiornamento il 21/10/2025 alle ore 17:15

Attualità e Politica

21/10/2025 | 15:13

Gioco online, Adm: “Fino al 31 gennaio 2026 possibile solo autoesclusione generale, dal primo febbraio anche per singoli prodotti”

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Gioco online Adm: “Fino al 31 gennaio 2026 possibile solo autoesclusione generale dal primo febbraio anche per singoli prodotti”

ROMA - Rinviata al 31 gennaio 2026 l'entrata in vigore delle nuove norme di autoesclusione "parziale" dal gioco online, previste dalle nuove concessioni, mantenendo in vigore temporaneamente solo la modalità generale di autoesclusione. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con una comunicazione inviata ai nuovi concessionari del gioco online. Il documento ricorda inoltre che l'articolo 20 della nuova convenzione prevede espressamente la “presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore”. Di conseguenza, a partire dal 1° febbraio 2026, dovrà essere consentita anche l’autoesclusione per periodi diversi rispetto a quelli finora previsti (30, 60 o 90 giorni) "con possibilità di autoesclusione da 7 giorni fino a 270 giorni, oppure a tempo indeterminato". 

La decisione arriva dopo una riunione dello scorso 7 ottobre in cui Adm e i concessionari avevano discusso della possibilità di rendere effettive le modifiche già dal 13 novembre e del rischio, si legge nel documento, "di applicazione errata dell’istituto dell’autoesclusione, con conseguenti responsabilità in caso di gioco da parte degli autoesclusi". "Si ritiene quindi - scrive Adm - in un’ottica prudenziale e di massima protezione per le esigenze di tutela della salute, di mantenere vigente la sola modalità di autoesclusione generale, rinviando al 31 gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove modalità di autoesclusione parziali”.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definirà, con un apposito provvedimento, i “termini e modalità per l’esercizio dell’autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l’eteroesclusione, anche in via definitiva”. 

Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di apertura dei conti di gioco con acquisizione di un documento di identità dell'utente, Adm ricorda l'obbligo, per il concessionario, di "comunicare, utilizzando l’apposito messaggio di protocollo, l’avvenuta acquisizione del documento di identità". Il messaggio consentirà l’apertura del conto di gioco dopo la verifica "presso i sistemi dell’Anagrafe tributaria da parte di Sogei".

DVA/Agipro

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