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Ultimo aggiornamento il 07/09/2026 alle ore 13:02

Attualità e Politica

07/09/2026 | 12:38

Imposta, la Corte tributaria di Roma applica il principio della Cassazione: “Tassazione sul margine per le agenzie Stanleybet”

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Imposta la Corte tributaria di Roma applica il principio della Cassazione: “Tassazione sul margine per le agenzie Stanleybet”

ROMA - Si consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’applicazione del criterio del margine nell’ambito dell’Imposta unica sulle scommesse. La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, è scritto in una nota dello studio legale Agnello, ha recepito il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, riconoscendo l’applicabilità a Stanleybet del criterio del margine. Accolta la posizione difensiva, secondo cui il mancato collegamento al totalizzatore nazionale non preclude l’applicazione del regime ordinario di tassazione. I giudici romani invitano l’Agenzia delle Dogane a conformarsi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, secondo cui il contribuente può sempre dimostrare l’ammontare delle giocate, delle vincite e dei relativi flussi economici, anche in assenza di collegamento con il totalizzatore nazionale.
Nel caso di specie, prosegue il comunicato, la Corte ha attribuito particolare rilievo al compendio documentale prodotto dal contribuente, rilevando che “La ricorrente ha prodotto in giudizio report settimanali certificati, bonifici tra centro e bookmaker, fatture delle provvigioni. La stessa Agenzia ha ritenuto idonei gli elementi documentali, tanto da poter adottare il metodo analitico. Adm ha già utilizzato i report per determinare la raccolta e questi contengono anche le vincite pagate, le provvigioni e il saldo settimanale, elementi sufficienti per la ricostruzione del margine”. La sentenza censura l’impostazione sanzionatoria adottata dall’Ufficio, evidenziando l’incoerenza di una posizione che riconosce piena attendibilità alla documentazione per ricostruire l’attività svolta, ma ne esclude l’utilizzo ai fini della determinazione del margine effettivo. La pronuncia dei giudici valorizza anche la distinzione tra il soggetto che realizza il margine economico derivante dall’attività di raccolta delle scommesse e il mero intermediario che opera quale centro di trasmissione dei dati, confermando che l’imposizione deve gravare su chi consegue effettivamente il risultato economico dell’attività esercitata. Infatti, il centro “è estraneo alla base imponibile poiché non percepisce alcun margine”, limitandosi a trattenere una provvigione e a riversare integralmente le somme raccolte al bookmaker. L’avvocato Agnello commenta: “Dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, non è più sostenibile una lettura che circoscriva l’applicazione del criterio del margine ai concessionari. Il principio affermato dalla Suprema Corte deve trovare applicazione nei confronti di tutti gli operatori attivi nella raccolta delle scommesse in Italia. Ci attendiamo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proceda alla determinazione dell’imposta nel rispetto del principio dettato dalla Cassazione e oggi ribadito dalla giurisprudenza tributaria di merito, assicurando l’uniformità applicativa sul territorio nazionale ed evitando disallineamenti interpretativi tra i diversi uffici”.

NT/Agipro

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