Attualità e Politica
03/04/2026 | 13:10
03/04/2026 | 13:10
ROMA - “Assistiamo ad un profondo cambiamento nella giurisprudenza tributaria che finalmente, dopo tante battaglie giudiziarie, riconosce ciò che sosteniamo ormai da tempo: Stanleybet è un operatore lecito che deve essere tassato allo stesso modo dei concessionari, sul margine, per un’imposta diretta con esonero dei gestori dei centri”. E’ quanto dichiara in una nota stampa l’avvocato Daniela Agnello, legale dell’operatore estero, dopo la sentenza depositata ieri dalla Corte di Giustizia Tributaria di Bari. Il caso portato all’attenzione dei giudici pugliesi riguardava la richiesta di pagamento dell’imposta unica per il gioco e la scommessa relativa all’annualità 2021 che Adm aveva calcolato nel triplo della media provinciale, in applicazione dell’art. 1 comma 644 L. 190/2014.
La Corte tributaria afferma in premessa che è “pacifico e documentato che Stanleybet Malta Limited sia un operatore comunitario la cui attività di raccolta scommesse è stata riconosciuta come lecita e regolare dalla consolidata giurisprudenza della CGUE (sentenze Placanica, Costa-Cifone, Laezza) e della Corte Costituzionale (sent. n. 27/2018). Ne consegue che l'attività dell’operatore non può essere assimilata a quella degli operatori che esercitano scommesse illecite ai sensi della legge 220/2010”. I giudici proseguono analizzando l’ambito di operatività della legge di stabilità 2016, che ha trasformato la natura dell’imposta unica, da imposta indiretta sul consumo a imposta diretta che colpisce i ricavi.
Questa modifica legislativa si pone “in conformità al principio di effettività della capacità contributiva” e il testo della norma “non opera alcuna distinzione testuale tra operatori concessionari e operatori che, pur discriminati nell'accesso al sistema concessorio, operano lecitamente nel territorio dello Stato”.
L’Ufficio aveva infatti applicato il c.d. criterio forfettario del “triplo”, che non si concilia con la natura lecita dell’attività esercitata da Stanleybet e dai suoi centri, poiché “il criterio del margine vale per tutti i soggetti … indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa della loro attività”.
Secondo la Corte barese non è condivisibile la tesi dell’Ufficio secondo cui il margine è applicabile ai soli soggetti collegati al totalizzatore nazionale, infatti “qualora il contribuente fornisca la documentazione contabile analitica che consenta di ricostruire giocate e vincite, l'amministrazione è tenuta ad applicare i criteri di legge (margine); in assenza di tali dati, è possibile procedere in via induttiva, ma pur sempre parametrando l'accertamento al margine e non al mero volume della raccolta”.
A seguito del deposito della sentenza, l’avv. Agnello dichiara: “Le corti di merito stanno progressivamente riconoscendo che la tassazione forfettaria sul triplo è una misura sproporzionata e irragionevole che viola il principio costituzionale della capacità contributiva. A partire dal primo gennaio 2016 tutti gli operatori devono essere tassati secondo un’imposta diretta sulla ricchezza con esonero dei titolari dei centri che svolgono un’attività accessoria e di servizio transfrontaliero”.
RED/Agipro
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