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Attualità e Politica

18/12/2018 | 15:30

Imposta unica per le agenzie Stanleybet: procedimenti sospesi a Milano, Varese, Cremona e Bari in attesa della Corte UE

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Imposta unica Stanleybet procedimenti sospesi

ROMA - Le Commissioni tributarie di Milano, Varese, Cremona e Bari – quest’ultima per la seconda volta in pochi giorni - hanno sospeso i procedimenti a carico di gestori di agenzie Stanleybet, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia sulla questione dell’imposta unica sulle scommesse a carico dei centri trasmissione. Il collegio di Milano ha stabilito che attenderà la suprema Corte UE (prevista in 18-24 mesi) dopo aver verificato “la rilevanza delle questioni sollevate”: la causa è stata dunque rinviata a nuovo ruolo. Il caso interessa centinaia di affiliati del bookmaker, rappresentati dagli avvocati Agnello e Varzi, che sono stati raggiunti negli ultimi mesi da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli anni 2013 e 2014. Adm – secondo quanto si apprende – si oppone in giudizio alle richieste di rinvio delle cause. Le Commissioni stanno però decidendo di attendere l’esito del giudizio comunitario, uniformandosi al rinvio degli atti alla Corte UE da parte della Commissione provinciale di Parma, a fine novembre. Nell’ordinanza di rinvio, la Commissione emiliana aveva sollevato dubbi sulla compatibilità tra il diritto dell’Unione e la norma italiana che introduce la "betting tax" per i centri scommesse, reputando l’applicazione di un doppio tributo per Stanleybet – a Malta e in Italia – come “l’ennesima discriminazione rispetto agli operatori italiani, visto che i centri esteri di un operatore comunitario subiscono un trattamento fiscale nettamente più gravoso rispetto alle ricevitorie statali”, è scritto nel testo. 

Nel mirino della CTP, la norma che regola le imposte sulle scommesse che, a partire dal 2016, per i concessionari è calcolata (tra il 18 e il 22 per cento) sull’esercizio dell’attività economica. Per i centri esteri, invece, la richiesta di versare le tasse arretrate – dal 2011 al 2015 – rappresenta una vera e propria “sanzione” a carico degli affiliati. Per questi motivi, la Corte Europea dovrà pronunciarsi in primis sulla compatibilità al Trattato Ue della legge di Stabilità 2011, laddove prevede la tassazione per gli affiliati a bookmaker comunitari discriminati e non per gli intermediari dei concessionari statali. Ai giudici Ue anche il compito di interpretare la norma italiana che stabilisce – dal 2015 - il pagamento dell’imposta sulla base imponibile forfettaria coincidente con il triplo della media della raccolta realizzata dai punti autorizzati nella provincia in cui opera il centro estero. Una recente pronuncia della Corte Costituzionale – la n.27 del 14 febbraio 2018 – aveva stabilito la legittimità della tassazione (ma solo dopo il 2010) a carico dei titolari di agenzie non autorizzate. Secondo i giudici tributari di Parma, invece di risolvere la questione, la decisione della Consulta aveva però “aperto le porte a nuove questioni di incompatibilità rispetto al diritto Ue”.

NT/Agipro

 

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