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Ultimo aggiornamento il 18/06/2026 alle ore 13:02

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18/06/2026 | 12:11

Imposta unica agenzie Stanleybet, la Corte tributaria di Bari: “Tassazione sul margine se gestore fornisce informazioni sulle giocate”

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Imposta unica agenzie Stanleybet la Corte tributaria di Bari: “Tassazione sul margine se gestore fornisce informazioni sulle giocate”

ROMA - La base imponibile per il calcolo dell’imposta unica sulle agenzie Stanleybet è il margine dell’attività di scommesse. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, che si è allineata all’orientamento, anche recente, della Corte di Cassazione. La decisione relativa a un accertamento di Adm ricevuto dal gestore del centro – assistito dall’avvocato Daniela Agnello – ribadisce un principio rilevante: “Il contribuente che non ha regolarizzato la propria posizione può sempre fornire elementi utili per dimostrare l'effettivo ammontare delle giocate, delle vincite e dei costi. Se tale prova è fornita, si applica il regime ordinario di tassazione sul margine anziché il metodo forfettario induttivo”, si legge in una nota dello studio legale. Nel caso, il gestore del centro ha prodotto i report settimanali generati dal software certificato in uso presso Stanleybet, nonché la documentazione bancaria attestante il reale flusso economico intercorso con la società maltese. Elementi che il Collegio ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione “iuris tantum” derivante dall'applicazione del metodo forfettario nonché a consentire la determinazione dell'imposta secondo il regime ordinario previsto dalla norma del 2015. Secondo la Corte, limitare l’applicazione del regime del margine ai soli operatori collegati al totalizzatore nazionale, applicando agli altri il metodo forfettario, “non trova riscontro nel dato letterale della norma e si traduce in una misura sanzionatoria sproporzionata”.

La pronuncia della Corte si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più definito e potrebbe avere ricadute rilevanti sul contenzioso in corso, contribuendo a ridisegnare i criteri di tassazione nel settore. Al centro, ancora una volta, il principio cardine: l’imposizione fiscale deve riflettere la reale capacità contributiva e non può basarsi su presunzioni forfettarie quando il contribuente è in grado di fornire prova concreta dei propri dati economici. Secondo l’Avvocato Agnello, dopo la decisione della Cassazione, “non è più possibile mettere in discussione la portata generale del criterio del margine, che deve essere applicato a tutti gli operatori attivi nella raccolta di scommesse in Italia. Si tratta di un riconoscimento che consolida una posizione che sosteniamo da tempo”. Sul piano operativo, è auspicabile – conclude l’Avvocato – che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “proceda alla quantificazione dell’imposta secondo i criteri indicati, così da garantire un’applicazione uniforme del principio su scala nazionale ed evitare disallineamenti interpretativi tra gli uffici amministrativi e le pronunce contrastanti delle autorità giurisdizionali”.

NT/Agipro

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