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Ultimo aggiornamento il 03/07/2025 alle ore 17:30

Attualità e Politica

03/07/2025 | 11:12

Imposta unica scommesse, Corte Tributaria di Roma: “Tassa sul margine per le agenzie Stanleybet”

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Imposta unica scommesse Corte Tributaria di Roma: “Tassa sul margine per le agenzie Stanleybet”

ROMA - La tassazione sul margine (e non sugli incassi) nelle scommesse si applica anche ai gestori di agenzie prive di concessione, affiliate al bookmaker Stanleybet Malta ltd, e non ai soli concessionari. Dopo le recenti sentenze di Milano, Firenze e dell’Umbria, anche la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha accolto il ricorso proposto dallo studio legale Agnello in materia di imposta unica. La Corte ha chiarito che l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, secondo cui la tassazione “sul margine” si applicherebbe solo agli operatori collegati al totalizzatore nazionale, non è fondata sul dato normativo.
Al contrario, è stato affermato che i nuovi criteri si applicano a tutti gli operatori, anche in assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza, in ossequio al principio costituzionale di effettiva capacità contributiva. Una pronuncia che conferma l’orientamento delle Corti tributarie, secondo cui la determinazione dell’imposta unica deve tener conto del margine effettivo (ricavi meno vincite), anche nei confronti di Stanleybet.
L’Avvocato Daniela Agnello, difensore del gestore dell’agenzia, ha commentato: “Questa pronuncia della Corte di Roma, da sempre ritenuta tra le più rigide, rappresenta un passaggio emblematico: il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che si sta affermando in tutta Italia. Anche il Giudice romano riconosce che l’interpretazione proposta dall’Ufficio non è praticabile in quanto contra legem. E’ auspicabile ora un chiaro intervento da parte dell’Amministrazione, ponendo fine al contenzioso attraverso soluzioni conciliative che tutelino sia i contribuenti che l’interesse pubblico.”
La sentenza di Roma si aggiunge a una lunga serie di pronunce favorevoli, che hanno contribuito in modo decisivo al consolidamento di un principio fondamentale: dal 2016 l’imposta unica è a carico del bookmaker nella stessa misura dei concessionari statali. Il legislatore non ha differenziato il canale di raccolta e si è uniformato al principio di effettiva capacità contributiva.

NT/Agipro

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