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Ultimo aggiornamento il 15/06/2026 alle ore 13:02

Attualità e Politica

15/06/2026 | 11:40

Imposte sugli apparecchi, Cassazione: il regime Iva ordinario è ammesso anche per le sale giochi

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Imposte sugli apparecchi Cassazione: il regime Iva ordinario è ammesso anche per le sale giochi

ROMA - Una sala giochi può applicare l’Iva secondo il regime ordinario anche se, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi), opera il regime forfettario. È questo il principio ribadito da un’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che le due imposte restano autonome e non possono essere automaticamente sovrapposte. Con la decisione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società Planet Games e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

La vicenda riguarda una cartella di pagamento per Iva relativa all’anno d’imposta 2013, emessa sulla base della determinazione forfettaria “tenuto conto della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi) e dell’attività di sale giochi e biliardi svolta dalla società contribuente”. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva ritenuto legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la società Planet Games fosse “tenuta a versare l’Iva sulla base imponibile calcolata ai fini dell’Isi secondo uno speciale regime forfettario” e che non risultasse esercitata alcuna valida opzione per il regime ordinario.

La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, richiamando il principio secondo cui “le due imposte sono autonome ed è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’Iva”, precisando che tale scelta può essere desunta anche da comportamenti concludenti (atti concreti).
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che l’Iva dovesse necessariamente seguire il regime forfettario dell’Isi, mentre il sistema normativo distingue chiaramente i due tributi, pur nel collegamento ai fini della riscossione.

Nella ricostruzione dei giudici di Cassazione, l’autonomia tra le imposte è centrale. Infatti, si precisa che la disciplina dell’Iva non può essere “inscindibilmente collegata e condizionata” a quella dell’Isi, poiché la prima è soggetta ai vincoli del diritto dell’Unione europea.
La sentenza sottolinea, infine, che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l’opzione per il regime ordinario fosse stata comunque validamente esercitata mediante comportamenti concreti, univoci e coerenti, anche in assenza delle formalità previste. Non avendolo fatto, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Calabria, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tale principio.

FRP/Agipro
 

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