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Ultimo aggiornamento il 30/06/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

30/06/2025 | 14:32

Lotteria degli Scontrini, Tar Lombardia respinge il ricorso di una coppia per la vincita negata: "Competenza spetta al giudice ordinario"

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Lotteria degli Scontrini Tar Lombardia respinge il ricorso di una coppia per la vincita negata: Competenza spetta al giudice ordinario

ROMA – La controversia attorno ad una vincita alla Lotteria degli scontrini va affrontata dal giudice civile, non davanti al Tar. E’ il motivo per cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini che chiedevano l'annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato il pagamento di un premio vinto alla Lotteria degli Scontrini. Secondo il Tar, la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma deve essere trattata dal giudice ordinario, poiché riguarda un rapporto di natura privatistica basato su un contratto di gioco.

I ricorrenti sostenevano di aver partecipato regolarmente alla lotteria e di aver vinto un premio di 25mila euro a seguito di un acquisto del valore di 22,83 euro presso un supermercato di Milano. Tuttavia, l'Agenzia aveva rigettato l'istanza di reclamo, affermando che la partecipazione non era conforme alle regole previste dalla legge. In particolare, il pagamento era stato effettuato con una carta di debito intestata alla compagna convivente del titolare del codice lotteria, mentre la normativa richiede che il metodo di pagamento sia intestato al partecipante o a un componente del suo nucleo familiare certificato (con stato di famiglia).

Nel ricorso, i due cittadini lamentavano l'illegittimità del diniego, sostenendo che l’assenza di frodi o usi indebiti e la stabile convivenza tra loro dovevano considerarsi elementi sufficienti per legittimare la vincita. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che non vi era prova dell'esistenza di un nucleo familiare certificato e che, in ogni caso, l’Agenzia si era limitata ad applicare regole vincolate senza alcun margine di discrezionalità.

Per questo motivo, il Tar ha stabilito che si tratta di una questione da rimettere al giudice civile, chiudendo il procedimento senza entrare nel merito della fondatezza delle richieste.

FP/Agipro

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