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Ultimo aggiornamento il 22/04/2026 alle ore 14:05

Attualità e Politica

22/04/2026 | 12:45

Maxi-processo giro scommesse illegali, il Tribunale di Cagliari assolve tutti gli imputati: "Il fatto non sussiste"

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Maxi processo giro scommesse illegali il Tribunale di Cagliari assolve tutti gli imputati: Il fatto non sussiste

ROMA - "Il fatto non sussiste", con questa motivazione il Tribunale di Cagliari ha assolto tutti gli imputati in un complesso procedimento penale incentrato su presunte attività illecite nel settore delle scommesse online.
Come si evince dalla sentenza che Agipronews ha potuto leggere, uno dei principali imputati era Massimo Sperindeo - difeso dagli avvocati Valentina Castellucci e Luigi Montagliani – ritenuto dalla Procura promotore di un’associazione per delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse attraverso piattaforme online non autorizzate e una rete diffusa di punti vendita (distribuiti tra la Sardegna e la Puglia) formalmente regolari ma, secondo l’accusa, operanti anche in parallelo su circuiti illegali. A tale impianto si affiancavano ulteriori capi di imputazione, tra cui “dichiarazione infedele, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio”.

Nel corso del processo, tuttavia, un passaggio decisivo è stato rappresentato dall’ordinanza del 18 luglio 2024, con cui il Tribunale ha dichiarato inutilizzabili gran parte delle prove raccolte, in particolare: intercettazioni successive al 19 agosto 2016, perquisizioni e sequestri effettuati oltre tale termine e la consulenza tecnica informatica. Tale decisione è derivata dalla “scadenza dei termini delle indagini preliminari senza valida proroga o nuova iscrizione”, con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi. La pronuncia ha, infatti, privato l’accusa della gran parte degli elementi a sostegno delle imputazioni più gravi, in particolare del “reato associativo” e dei numerosi altri reati ad esso collegati. Venuto meno il “supporto probatorio”, il Tribunale non ha potuto che rilevare l’”assenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa”, disponendo l’assoluzione degli imputati per tali capi.

Per quanto riguarda la presunta “dichiarazione infedele”, i giudici hanno evidenziato come l’accertamento fiscale si fondasse su dati provenienti da un diverso procedimento penale, senza un autonomo percorso investigativo né un’adeguata documentazione a supporto. Questo aspetto ha impedito di provare la “sussistenza del fatto”.
Analogamente, con riferimento all’accusa di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte", pur essendo emersa la cessione di alcuni immobili dalla società dell’imputato alla moglie (socia al 2% della medesima società), il Tribunale ha escluso che tale operazione potesse configurare il reato citato. Si legge, infatti nella sentenza che “non è sufficiente il mero compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore, ma è necessario che tale atto sia concretamente idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore erariale”, poiché il reato si configura nel momento in cui “gli atti simulati o fraudolenti posti in essere per occultare i beni propri o altrui onde sottrarsi al pagamento del debito tributario risultino idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva”. Nel caso in esame, tali elementi non sono stati dimostrati. Mancavano infatti dati fondamentali, quali il valore reale degli immobili, la congruità del prezzo e la consistenza complessiva del patrimonio dell’imputato. Al contrario, è emerso che lo stesso disponeva di ulteriori beni e aveva continuato a far fronte, almeno in parte, alle proprie obbligazioni fiscali, anche attraverso strumenti di definizione agevolata. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha escluso la” prova del dolo specifico richiesto dalla norma”, non essendo dimostrato che l’imputato avesse agito con l’intento di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dell’Erario.
Alla luce di tutte le considerazioni, la decisione si conclude con l’assoluzione piena di Sperindeo e tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste”.

FRP/Agipro
 

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