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Ultimo aggiornamento il 02/03/2026 alle ore 15:55

Attualità e Politica

02/03/2026 | 14:20

Palermo, Cassazione conferma condanna e confisca di beni per un imprenditore: “Scommesse abusive provano pericolosità sociale”

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Palermo Cassazione conferma condanna e confisca di beni per un imprenditore: “Scommesse abusive provano pericolosità sociale”

ROMA - L’attività di gioco e scommesse abusive rappresenta un indice di pericolosità sociale e giustifica l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel confermare la condanna alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per due anni, e la confisca di beni nei confronti di un imprenditore, respingendo il ricorso presentato contro la decisione della Corte d’Appello di Palermo.
La conferma della misura si fonda principalmente sulle condotte illecite nel settore del gioco e delle scommesse online, considerate “sintomatiche di una pericolosità sociale attuale”, rafforzata dai rapporti con ambienti della “criminalità organizzata” e dalla “reiterazione” della condotta illegale.

Il ricorrente aveva contestato la qualificazione di “soggetto pericoloso” e la legittimità della confisca dei beni, sostenendo che la Corte d’Appello avesse fatto un uso improprio di elementi già valutati in precedenti processi penali. La Cassazione ha invece precisato che, nel procedimento di prevenzione, l’autorità giudiziaria può operare una diversa “qualificazione della pericolosità”, purché fondata su elementi acquisiti nel contraddittorio e su condotte recenti. In questo caso, le attività abusive di gioco e scommesse, ancora oggetto di procedimento penale, e i contatti con esponenti della criminalità organizzata hanno confermato la necessità della misura.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito la legittimità della confisca dei beni, ribadendo che “la confisca di prevenzione presuppone che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata”.

FRP/Agipro

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