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Ultimo aggiornamento il 20/02/2026 alle ore 16:45

Attualità e Politica

20/02/2026 | 15:16

Prato, pc nella sala giochi. Stop a sanzione da 20mila euro: "Norma incostituzionale"

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Prato pc nella sala giochi. Stop a sanzione da 20mila euro: Norma incostituzionale

ROMA - Il Tribunale di Firenze ha annullato una sanzione amministrativa di 20mila euro e la confisca di dieci computer disposte nei confronti del titolare della sala giochi “Sala Jackpot” di Prato, poiché le norme su cui si fondava l’ordinanza d’ingiunzione sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta.

Il provvedimento era stato adottato in applicazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del Decreto Balduzzi, e dell’articolo 1, comma 923, della Legge di Stabilità 2015, che vietavano la “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme online”, prevedendo per la violazione una sanzione amministrativa di 20mila euro a carico del titolare dell’esercizio.
La contestazione era scaturita da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Prato all’interno dell’esercizio. Secondo quanto accertato, i dieci personal computer presenti nella sala risultavano configurati in modo tale da consentire agli utenti il collegamento a piattaforme di gioco a distanza, integrando così la violazione prevista dalla normativa allora vigente.

Il titolare aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che l’atto fosse “generico e carente di motivazione, che l’onere della prova gravasse sull’amministrazione e che mancasse l’elemento soggettivo della violazione". Durante il giudizio è però intervenuta la sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni poste a fondamento della sanzione, ritenendo che il divieto fosse “irragionevole e sproporzionato” e tale da comprimere eccessivamente “la libertà di impresa”.

Richiamando l’articolo 136 della Costituzione, il Tribunale ha ricordato che quando una norma viene dichiarata incostituzionale “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e che la pronuncia produce effetti retroattivi, eliminando la norma dall’ordinamento con efficacia “ex tunc”, salvo i rapporti ormai esauriti. Di conseguenza, le disposizioni su cui si fondava l’ordinanza non potevano più “produrre né conservare alcun effetto giuridico”.
Alla luce dell’intervento della Consulta, il giudice ha quindi accolto il ricorso e annullato l’ordinanza d’ingiunzione, compensando le spese di lite in considerazione della “novità della questione” determinata dal pronunciamento di incostituzionalità.

FRP/Agipro

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