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Ultimo aggiornamento il 10/08/2026 alle ore 15:10

Attualità e Politica

10/08/2026 | 14:32

Pubblicità dei giochi, Linee guida Agcom: “Siti di infotainment, evidente la necessità di una revisione. Influencer, confermato divieto di promozione”

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Pubblicità dei giochi Linee guida Agcom: “Siti di infotainment evidente la necessità di una revisione”. Influencer confermato divieto di promozione”

ROMA - Il tema dei siti di infotainment, secondo Agcom, merita “alcuni necessari correttivi” rispetto alla situazione attuale, anche per meglio qualificare l’invito a moderare l’invito al gioco nell’ambito della comunicazione responsabile. La sollecitazione al gioco durante gli eventi sportivi, trasmessi in diretta, “è divenuta massiva attraverso la concomitanza di numerosi fattori”. Ad esempio, nella fascia di maggiore ascolto (prepartita, match di calcio del campionato maggiore o di competizioni europee, e commenti post-partita) lo spettatore (giocatore o meno) è esposto a una pluralità di inviti al gioco tramite: a) Sovraimpressioni (brevi pop-up) che rimandano a siti di gioco tramite la formula “live betting provided by xxx; b) comparazione di pronostici sulle scommesse7; c) rimandi luminosi e frequenti ai medesimi loghi attraverso la cartellonistica elettronica ai lati del campo di gioco (che può raggiungere in modo differenziato il pubblico allo stadio e a casa). d) presenza dei loghi dei concessionari sul torace delle maglie di gioco nella forma oggi consentita dell’infotainment, cioè dell’uso del logo in guisa di denominazione di un sito informativo collegato al concessionario (ad es. logo_concessionario.sport o .live o .news). Come intervenire? Secondo Agcom, a proposito dei punti a), b) e c), il sovraffollamento pubblicitario nelle aree di maggiore ascolto coincidenti con gli eventi sportivi in diretta non è compatibile con buone pratiche di invito al gioco responsabile e deve essere ridimensionato. Tale profilo, tuttavia, non concerne le campagne e le iniziative di comunicazione sul gioco responsabile relative al decreto legislativo di riordino dell’online, che costituiscono l’oggetto proprio dell’atto di indirizzo, bensì la comunicazione commerciale del gioco con vincita in denaro, già integralmente disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018 e dalle Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS. Esso non forma pertanto oggetto di specifica disciplina nell’Atto — che risulterebbe altrimenti eccedente rispetto al proprio perimetro e, per tale via, esposto ai rilievi in materia di gerarchia delle fonti formulati in consultazione — e resta presidiato nell’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità. L’utilizzo dei loghi di sito di infotainment “.news” o “.sport”, per  Agcom, non deve essere esaminato nell’Atto appena pubblicato. Ma intanto l’Authority prepara la strada ad una review: “Le risultanze istruttorie e le osservazioni pervenute in consultazione evidenziano l'opportunità di un riesame del vigente quadro applicativo. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario avviare, in tempi brevi, un procedimento di revisione delle citate Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, volto all’esame delle criticità emerse e all’adozione delle modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie”. 

Utilizzo degli influencer - Per quanto riguarda gli influencer, che a differenza di celebrità che hanno guadagnato il loro consenso in campi diversi dalla comunicazione social (ad es musica, cinema/tv, sport), hanno costruito la loro immagine nativamente sulle piattaforme digitali, le Linee guida dell’Autorità già inibiscono tale categoria dall’apparire in campagne di gioco a pagamento o di promuovere prodotti e servizi a questo collegati.

NT/Agipro

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