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Ultimo aggiornamento il 18/09/2025 alle ore 17:02

Attualità e Politica

18/09/2025 | 15:59

Pubblicità giochi: sanzione Agcom per violazione Decreto Dignità, il Consiglio di Stato rinvia udienza in attesa della decisione della Corte di Giustizia

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Pubblicità giochi: sanzione Agcom per violazione Decreto Dignità il Consiglio di Stato rinvia udienza in attesa della decisione della Corte di Giustizia

ROMA - Decisione rinviata al 19 marzo 2026. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nell’Udienza Pubblica di oggi in cui affronta un ricorso – inoltrato a seguito di una sanzione di 388mila euro per la violazione del Decreto Dignità nella parte che riguarda la promozione dei giochi con vincite in denaro - presentato dall’operatore di gioco online Vincitù contro Agcom (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e Adm (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Il Collegio si è così pronunciato in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che è stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile.

L’appellante ha impugnato una sentenza del Tar Lazio che respingeva un ricorso contro una sanzione per la violazione del divieto di pubblicità del gioco, contestando la legittimità delle disposizioni e descrivendo l’articolo 9 del Decreto Dignità in contrasto con la Direttiva UE che regola le normative tecniche nel settore dei servizi della società dell’informazione.

In un procedimento precedente, difatti, il Tribunale Amministrativo per il Lazio, aveva analizzato il ricorso proposto da un operatore di settore – Leovegas - in merito alla medesima disposizione del Decreto Dignità, rinviando alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una serie di interrogativi - riguardanti la pubblicità del gioco - per chiarire in che misura le norme europee si applichino ai regolamenti nazionali. Tra i quesiti presentati, per esempio, si chiedeva se la disposizione della direttiva europea prevedesse che il divieto di pubblicità “posto da una normativa diversa da quella che regolamenta il servizio stesso” dovesse essere comunque sottoposta all’obbligo di notifica. E se, di conseguenza, la mancata notifica possa essere impugnata "da parte di un soggetto privato in un giudizio come quello principale e se, in caso di risposta affermativa e di accertamento della sussistenza della violazione, ciò possa comportare per il Giudice nazionale l’obbligo di dichiarare inefficace la disposizione del diritto interno”, questo anche quando la non applicazione del provvedimento “inciderebbe su valori e principi che sono tutelati dallo stesso diritto unionale, e, in particolare, la tutela del consumatore e la tutela della salute”. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 7 marzo 2025, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) "rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali". Dovendo dunque stabilire se quanto sarà espresso dalla Corte di Giustizia Europea possa essere applicato al caso preso in esame, il Collegio ha rinviato la decisione nel merito a marzo 2026.

FRP/Agipro

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