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Ultimo aggiornamento il 23/07/2026 alle ore 13:02

Attualità e Politica

23/07/2026 | 12:10

Sala giochi resta aperta a Bologna, il Tar respinge il ricorso urgente di un'associazione: "Mancano presupposti per misura cautelare"

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Sala giochi resta aperta a Bologna il Tar respinge il ricorso urgente di un'associazione: Mancano presupposti per misura cautelare

ROMA - Il Tar Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensiva urgente presentata da un’associazione culturale contro le autorizzazioni rilasciate dalla Questura di Bologna per l'apertura di una sala giochi e sala scommesse. Per il Tribunale Amministrativo non "sussistono ragioni di gravità e irreparabilità" tali da giustificare la sospensione urgente delle licenze. Pertanto, ha fissato la camera di consiglio per la trattazione del ricorso al 9 settembre

L'associazione si è opposta alle licenze rilasciate il 10 aprile 2026 per l’attività in via Larga a Bologna, sostenendo che l’esercizio si troverebbe a circa 60 metri dalla propria sede (Associazione culturale Bambini e Genitori APS) e contestando la mappatura dei luoghi sensibili predisposta dal Comune di Bologna.

Secondo la ricorrente, infatti, l'ultimo aggiornamento della mappa, risalente al 2024, non avrebbe inserito la sede dell'associazione tra i luoghi sensibili previsti dalla normativa regionale. Una circostanza che contrasterebbe con la legge regionale dell'Emilia-Romagna sul gioco, che consente ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli espressamente previsti dalla legge.

Nel decreto, il presidente della Prima Sezione del Tar Emilia-Romagna non entra nel merito della vicenda. Il giudice osserva che la controversia "richiede, anche ai soli fini cautelari, un adeguato approfondimento nella più appropriata sede collegiale a contraddittorio pienamente dispiegato", con la partecipazione sia delle amministrazioni coinvolte sia della società.
Il Tribunale ritiene inoltre che, allo stato, non ricorrano i presupposti per concedere una “misura cautelare immediata senza contraddittorio”. Nel decreto si legge infatti che "non appaiono sussistenti ragioni di pregiudizio di tale gravità e irreparabilità" tali da giustificare l'adozione della tutela monocratica d'urgenza richiesta dall'associazione.

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo ha respinto l'istanza cautelare monocratica, rinviando la valutazione della richiesta di sospensione alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, quando il Collegio esaminerà il ricorso con il contraddittorio tra tutte le parti.

FRP/Agipro
 

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