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Ultimo aggiornamento il 05/02/2026 alle ore 13:30

Attualità e Politica

05/02/2026 | 12:07

Sanzione per divieto pubblicità dei giochi su piattaforme online: oggi in Consiglio di Stato Agcom contro Twitch Germany

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Sanzione per divieto pubblicità dei giochi su piattaforme online: oggi in Consiglio di Stato Agcom contro Twitch Germany

ROMA – Oggi in Consiglio di Stato è stato discusso il ricorso presentato da Agcom contro la sentenza del Tar Lazio, che aveva annullato la sanzione da 900 mila euro inflitta dall'Authority a Twitch Interactive Germany GmbH nel dicembre 2023. Con quel provvedimento l’Autorità aveva sanzionato la piattaforma per presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

Nella difesa, Agcom sostiene che Twitch abbia consentito la diffusione di contenuti promozionali di giochi e scommesse online con vincite in denaro e difende la legittimità della sanzione. Secondo l’Autorità, durante l’istruttoria è emerso che Twitch Interactive Germany GmbH è la società del gruppo titolare del servizio Twitch in Europa. Inoltre, come chiarito da Amazon Europe Core (società capogruppo), Agcom sottolinea che, ai fini dell’articolo 28-bis della Direttiva sui servizi di media audiovisivi, Twitch Germany sarebbe l’entità che per prima ha iniziato l’attività nell’Unione Europea.

Nel corso della motivazione illustrata oggi, Agcom ha richiamato l’attenzione del Collegio sull’opportunità di attendere la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a chiarire il perimetro della responsabilità delle grandi piattaforme online per i contenuti pubblicati dagli utenti. Il riferimento è al rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato nel procedimento tra Agcom e Google Ireland, in cui è stata sanzionata per contenuti pubblicitari relativi al gioco ospitati su YouTube. In quel contesto, l’Avvocato Generale Ue ha indicato qualche settimana fa - nelle Conclusioni sulla causa - che la responsabilità della piattaforma sussiste solo qualora vi sia un ruolo attivo nella creazione o nella diffusione dei contenuti, restando esclusa per i meri servizi di hosting.
Twitch Germany ha però replicato sostenendo di non rivestire il ruolo di hosting provider, in quanto piattaforma di live streaming interattiva, e di non ritenere necessario attendere la decisione della Corte Ue, poiché, nel caso in esame, le questioni sarebbero prevalentemente di natura procedurale.

Sulla citata natura procedurale, Agcom ha affermato che, pur non essendo Twitch Germany coinvolta fin dall’inizio del procedimento, il diritto di difesa sarebbe stato comunque rispettato grazie alla partecipazione della capogruppo Amazon Europe Core, che ha presentato memorie, ha risposto alle richieste istruttorie e ha partecipato ad audizioni.
Il Tar non ha condiviso questa impostazione, chiarendo che il gruppo di società non costituisce un unico soggetto giuridico e che, in un procedimento sanzionatorio, il destinatario della sanzione deve essere coinvolto fin dall’avvio. Di conseguenza, se la sanzione era rivolta a Twitch Germany, l’atto di contestazione avrebbe dovuto essere notificato direttamente a tale società. Lo stesso regolamento Agcom (Allegato A alla delibera 286/23/CONS) prevede, infatti, che il procedimento sanzionatorio si avvii con la notifica dell’atto di contestazione al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento. Il Tar ha ritenuto che tali condizioni non siano state rispettate e ha annullato la delibera per violazione degli articoli 3 e 5 del regolamento.

La sentenza del Consiglio di Stato è attesa nelle prossime settimane e potrebbe confermare la decisione del Tar o ribaltarla, anche alla luce della prossima pronuncia della Corte di giustizia Ue sul regime di responsabilità delle piattaforme digitali in materia di pubblicità del gioco.

FRP/Agipro

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