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Attualità e Politica

01/06/2023 | 12:46

Scommesse, Tar Lazio respinge ricorso di bookmaker estero: impossibile partecipare alla proroga senza aver aderito alla sanatoria del 2015

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Scommesse Tar Lazio respinge ricorso di bookmaker estero: impossibile partecipare alla proroga senza aver aderito alla sanatoria del 2015

ROMA – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un bookmaker estero sprovvisto della concessione per operare in Italia, il quale chiedeva l'annullamento di una nota di Adm che aveva respinto la sua richiesta di aderire alla proroga onerosa del 2018 che comprendeva anche la “titolarità dei punti di raccolta regolarizzati”. Il bookmaker ricorrente opera infatti in Italia tramite dei centri raccolta dati (CTD) che forniscono servizi di elaborazione e trasmissione di dati, senza il possesso del titolo concessorio. La società non aveva aderito alla sanatoria contenuta nella legge di stabilità 2015, che prevedeva la regolarizzazione fiscale dei bookmaker esteri ancora privi di concessione, poiché riteneva di “godere lei ed i suoi centri affiliati di una 'posizione peculiare', in ragione dell’aver quest’ultimi 'sempre' assolto all’obbligazione tributaria rappresentata dal pagamento dell’imposta unica”. Questo assunto è stato respinto dal tribunale amministrativo, il quale afferma di ritenere che “la circostanza – peraltro non provata – che tutti gli affiliati della rete” appartenente al bookmaker “abbiano sempre e spontaneamente provveduto a corrispondere l’imposta unica” dovuta da chi effettua attività di raccolta gioco non attribuisce a tale bookmaker “la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti” e quindi non le dà diritto di aderire automaticamente alla proroga onerosa. Inoltre, riguardo alla regolarizzazione dei punti facenti parte della rete, il Collegio spiega che “il mancato collegamento dei CTD al totalizzatore nazionale” fa sì che i presunti versamenti dell'imposta unica “siano il frutto di una mera autoliquidazione basata su elementi di cui Adm non è in possesso, né ha mai potuto controllare o verificare”. I giudici affermano quindi che la società ricorrente non vanta “nessuna consolidata posizione” che le permetterebbe di “proseguire la propria attività in Italia attraverso la propria rete, non risultando essa in alcun modo affrancata dal rispetto della normativa interna”.

GM/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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