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Attualità e Politica

28/03/2024 | 15:30

Scommesse, Tar Sicilia dà ragione a gestore di agenzia estera senza concessione: “Operatore discriminato, invalido il no della questura”

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Scommesse Tar Sicilia dà ragione a gestore di agenzia estera senza concessione “Operatore discriminato invalido il no della questura”

ROMA – La normativa italiana deve essere disapplicata se la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse è richiesta alla questura attraverso il bookmaker estero Stanleybet, che la Corte di Giustizia europea ha ritenuto “discriminato” nell’accesso al mercato italiano del betting. Lo ha stabilito con una sentenza il Tar Sicilia, che ha accolto il ricorso del titolare di un’agenzia in provincia di Ragusa, intenzionato nel 2018 ad avviare un’attività di raccolta scommesse affiliata all’operatore, privo di concessione in Italia. Proprio a causa del mancato possesso della licenza, nel 2018 il Questore di Ragusa, aveva respinto l’istanza del ricorrente,  rappresentato dall'avvocato Daniela Agnello, “negando il rilascio dell’autorizzazione in suo favore ed ordinandogli la cessazione dell’attività abusivamente esercitata”, è scritto nel provvedimento. Il “no” del questore è stato considerato “invalido” (quindi nullo, ndr) in quanto adottato “sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione”. La norma nazionale, infatti, “stabilisce che la licenza di polizia per l’esercizio delle scommesse possa essere rilasciata esclusivamente ai titolari della concessione governativa e non anche ai soggetti, titolare di adeguata abilitazione nel loro Paese di stabilimento, che non abbiano potuto ottenere la concessione”. Il regime autorizzatorio in Italia, in merito a Stanleybet, si è dovuto adeguare in diverse occasioni alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “la quale ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto europeo e la vigente disciplina italiana in materia di scommesse, che esclude e per di più continua ad escludere dal settore dei giochi gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati”. Secondo la Corte, la normativa italiana va censurata, in quanto “comporta l'esclusione dalle procedure di gara per le concessioni di talune società di capitali, aventi sede in Stati europei, come la Stanleybet, e, al contempo, prevede sanzioni penali nei confronti degli agenti che, non avendo potuto ottenere l’autorizzazione di polizia per il suddetto illegittimo motivo, esercitino l'attività di raccolta di scommesse con tali società”. Il Tribunale Amministrativo ha sottolineato che, secondo i procedimenti di giurisprudenza nazionale, la Corte Europea “abbia quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria”, per cui la posizione di Stanleybet si pone quale “eccezione alla regola”. Siamo di fronte, dunque, a una “prassi”, per cui “accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione opererebbero anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, eserciterebbero tale attività in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna”. Stanleybet, dunque, sarebbe “illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano”, e anche in questo caso “l’unico presupposto del provvedimento di diniego è proprio la mancanza della concessione”. Il ricorso è stato, perciò, accolto.

GF/Agipro

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