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Ultimo aggiornamento il 20/07/2026 alle ore 20:32

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20/07/2026 | 10:10

Scommesse abusive, Cassazione conferma la condanna: “La notifica dopo 17 anni non basta per escludere la punibilità”

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Scommesse abusive Cassazione conferma la condanna: “La notifica dopo 17 anni non basta per escludere la punibilità”

ROMA - Una sentenza notificata diciassette anni dopo la pronuncia non è, da sola, sufficiente a trasformare il fatto in un caso di “particolare tenuità” e a escludere la punibilità dell’imputato. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, intervenuta nel caso di un uomo condannato a sei mesi di reclusione per l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse.

La Suprema Corte ha riconosciuto come “assolutamente ingiustificato” il ritardo nella trasmissione della sentenza per la notifica, ma ha precisato che il malfunzionamento dell’apparato giudiziario non può determinare automaticamente l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, ossia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel 2007 il Tribunale di Napoli aveva condannato il ricorrente a otto mesi di reclusione per l’attività abusiva di raccolta di scommesse e per un ulteriore reato in materia di giochi. La pena era stata dichiarata estinta per effetto dell’indulto previsto dalla legge n. 241/2006.
Nel dicembre 2008 la Corte d’appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando prescritto il reato relativo ai giochi e rideterminando la pena per il solo capo riguardante le scommesse in sei mesi di reclusione.
La sentenza d’appello, tuttavia, è stata trasmessa per la notifica soltanto nell’aprile 2025, a distanza di diciassette anni dalla pronuncia. L’estratto contumaciale è stato poi notificato all’imputato nel maggio dello stesso anno.
La difesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, sostenendo che il lungo tempo trascorso rendesse irragionevole l’esecuzione della condanna per una vicenda risalente a oltre vent’anni prima e relativa a un fatto di “modesto allarme sociale”.
La Cassazione ha però ricordato che l’istituto della particolare tenuità del fatto non ha la funzione di compensare ritardi processuali. La norma, spiegano i giudici, mira a evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur integrando un reato, presenti “un’offensività minimale” tale da rendere superflua la pena.
Per la sua applicazione, però, devono ricorrere entrambi i requisiti previsti dalla legge: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Nel caso esaminato, secondo la Suprema Corte, la difesa si è limitata a richiamare il ritardo nella notifica e l’assenza di precedenti analoghi, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare la minima offensività della condotta. Il ricorso, osservano i giudici, “non precisa quali siano gli elementi che possono indurre a ritenere il fatto connotato da particolare tenuità”.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che il richiamo alla necessità di evitare l’esecuzione di una pena dopo oltre vent’anni non risultava decisivo, poiché la condanna era già stata coperta dall’indulto. Per i giudici, infatti, “nessuna pena potrà essere eseguita”.
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

FRP/Agipro
 

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