Attualità e Politica
12/05/2026 | 13:13
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ROMA - La Corte tributaria di Messina, con una sentenza depositata la scorsa settimana, ha riconosciuto ai Centri collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse calcolata sui ricavi, accogliendo le difese dello Studio Legale Agnello. Il Collegio, composto dai Giudici Costa, Platania e Samperi, ha affermato che la Legge 208/2015 al comma 945 ha introdotto una regola generale applicabile a tutti coloro che raccolgono scommesse lecitamente, incluse le agenzie contrattualmente legate a Stanleybet che, pur in assenza di concessione, svolgono attività ritenuta lecita.
L’attività lecita, scrivono i giudici tributari, è stata riconosciuta “in primis dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 6.3.2007, del 16.2.2012 e del 28.1.2016, che riconoscono a Stanleybet l’accesso al mercato italiano, senza alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali”, così come dalla “sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018”, dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6042 del 2023, 1685 del 2022, 6604 del 2022 e dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 25439 del 2020, oltre a numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie.
Sempre secondo la Corte messinese “atteso quindi il carattere lecito dell’attività svolta da Stanleybet, non possono alla stessa essere applicate le norme (si pensi alla legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito”.
La Corte, in merito alle norme fiscali, statuisce: “La formulazione delle norme suddette appare chiara e l’interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) non conduce a conclusioni diverse da quella per cui anche Stanleybet […] deve pagare l’imposta sulla base dei ricavi e non dell’imponibile indicato dall’Agenzia delle Dogane…”.
Per di più “la tesi dell’Ufficio non trova conferma neppure dalla lettura del comma 926 della stessa legge n. 208 del 2015, che riguarda una fattispecie radicalmente differente, vale a dire quella della regolarizzazione fiscale degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale…”.
La tesi principale sostenuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per escludere l’applicabilità del criterio del margine ai CTD operanti per conto di Stanleybet, si fonda sull’asserita impossibilità di determinare la base imponibile in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale.
Anche in ordine a questo punto, i giudici siciliani si sono espressi in maniera chiara: “l’entrata in vigore della legge 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta (margine effettivo ossia ricavi meno vincite) in coerenza al principio di effettività della capacità contributiva né la norma circoscrive l’applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale. Una pretesa parametrata al volume della raccolta anziché ai ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di un'attività illecita, risulterebbe irragionevole”.
Secondo Daniela Agnello, legale dei centri Stanleybet, “Dopo anni di udienze e sovrapposizioni di principi giuridici, la Corte di Messina, prima tra tutte le Corti siciliane, afferma la portata generale e universale del criterio del margine a partire dal 2016, anticipando persino la pronuncia della Corte di Cassazione che ha esteso la modalità di calcolo basata sui ricavi ai centri che producono la documentazione contabile. E’ auspicabile l’avvio di una composizione del contenzioso nazionale con l’Agenzia delle Dogane e un riconoscimento dell’attività regolare e trasparente dell’operatore anglo-maltese”.
NT/Agipro
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