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Attualità e Politica

16/11/2018 | 09:12

Slot, Tribunale di Firenze: “Gestore non va sanzionato se non può verificare le violazioni dell’esercente”

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Slot Tribunale Firenze Gestore

ROMA - Il gestore slot non può essere considerato responsabile delle violazioni commesse dall’esercente a cui noleggia gli apparecchi se non ha modo di verificare tali infrazioni. Così il Tribunale civile di Firenze nella sentenza con cui ha accolto il ricorso di un gestore, annullando una sanzione di 30mila euro disposta dall’Agenzia Dogane e Monopoli. La multa era arrivata in seguito a un controllo dei funzionari dell’Amministrazione in un internet point di Viareggio. All’interno del locale - privo sia della licenza di polizia per l’attività di raccolta scommesse, sia della Scia richiesta per l’installazione di apparecchi - i funzionari hanno trovato tre slot machine. È dunque scattata la sanzione nei confronti del gestore, colpevole, secondo l’Amministrazione, di non aver eseguito i controlli necessari sull’esercente e le autorizzazioni da questi possedute. Il Tribunale ha però accolto la tesi del ricorrente, rappresentato dall’avvocato Cino
Benelli: il nome dell’esercente, si legge nella sentenza, figurava ancora nell’elenco esercenti slot dei Monopoli al momento dell’accertamento. Il gestore, dunque, non aveva ricevuto nessuna comunicazione sulla variazione delle autorizzazioni possedute dal titolare del negozio, anche se il Comune di Viareggio aveva già disposto la decadenza della Scia. Per i giudici, quindi, non è possibile addebitare al gestore «il doppio onere di controllo consistente non solo nel verificare se l’esercente – al momento della consegna e collocamento degli apparecchi - e? iscritto al cosiddetto RIES, ma anche di riscontrare l’esistenza e la perdurante validita? degli atti presupposti». L’elenco ufficiale degli esercenti pubblicato sul sito istituzionale dei Monopoli «e? l’unico strumento di consultazione ufficiale posto a disposizione dello stesso gestore, dal quale non e? pretendibile un’attivita? di controllo piu? intensa e pregnante». In questo caso ci si trova pertanto «al cospetto di un errore incolpevole ed inevitabile, non ovviabile con l’ordinaria diligenza o prudenza».
LL/Agipro

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