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Ultimo aggiornamento il 27/03/2026 alle ore 15:00

Attualità e Politica

27/03/2026 | 13:51

Sovvenzioni agli ippodromi, il Tar Lazio dichiara illegittimo il decreto del Masaf: “Occorrono criteri motivati e trasparenti sulle ripartizioni”

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Sovvenzioni agli ippodromi il Tar Lazio dichiara illegittimo il decreto del Masaf: “Occorrono criteri motivati e trasparenti sulle ripartizioni”

ROMA – Il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il decreto del 25 marzo 2025 del Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), che fissava criteri e modalità per l’assegnazione delle sovvenzioni agli ippodromi. La sentenza accoglie il ricorso dell’Ippodromo del Cirigliano di Aversa, in provincia di Caserta, e contesta l’esclusione ingiustificata degli ippodromi classificati come “promozionali” dalla quota residua dei contributi destinati alla gestione e al miglioramento degli impianti, seppur lasciando loro una minima contribuzione per le giornate di corse e le riprese televisive.

Il Tar sottolinea che le sovvenzioni pubbliche “sono finalizzate a sostenere servizi di interesse generale e a coprire una parte dei costi, lasciando ai beneficiari una quota di alea sulla sostenibilità economica dell’attività” e che ogni modifica dei criteri di erogazione deve rispettare “ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione”. In particolare, la sentenza evidenzia come “l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tale scelta, apparendo, sotto questo aspetto, il provvedimento impugnato privo di adeguata motivazione”.

Un punto centrale riguarda la classificazione degli ippodromi introdotta con il decreto contestato. I decreti del 6 e 16 dicembre 2024 avevano definito criteri oggettivi per la graduatoria, basati su numero di giornate di corse, capacità di attrarre scommesse e rilevanza territoriale. Il decreto del 25 marzo 2025, invece, aveva creato quattro categorie: ippodromi a valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale. Secondo il Tar, la scelta di ripartire gli ippodromi in queste categorie non trova alcuna copertura normativa ed è arbitraria, perché “non sarebbero stati motivati i parametri per cui un ippodromo dovesse rientrare in quella particolare categoria rispetto ad un’altra” e il decreto risulta “inficiato da difetto assoluto di motivazione nella parte in cui dispone la totale esclusione dal riparto delle sovvenzioni a carico degli ippodromi definiti a valenza promozionale”.

Pur dichiarando l’illegittimità del decreto, il Tar ha stabilito che il provvedimento impugnato continui ad avere efficacia per evitare interruzioni nei finanziamenti già erogati. Tuttavia, entro novanta giorni dalla sentenza, l’Amministrazione dovrà valutare se escludere o meno gli ippodromi promozionali dalla contribuzione residua e, in caso affermativo, spiegare chiaramente le ragioni della scelta. In caso di conferma della classificazione nelle quattro categorie, dovrà "indicare in modo trasparente i criteri logici e normativi" alla base della distinzione e valutare le caratteristiche dell’Ippodromo del Cirigliano per collocarlo nella categoria più appropriata.

FRP/Agipro


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