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Ultimo aggiornamento il 30/04/2025 alle ore 15:30

Attualità e Politica

30/04/2025 | 11:47

Tar Piemonte accoglie ricorso di un esercente di Torino: via libera al trasferimento di un’attività che gestisce apparecchi da gioco

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Tar Piemonte accoglie ricorso di un esercente di Torino: via libera al trasferimento di un’attività che gestisce apparecchi da gioco

ROMA - Il Tar Piemonte ha accolto l’istanza cautelare proposta da un esercente che si era visto negare dal Comune di Torino il trasferimento di gestione (subingresso) di apparecchi da gioco, a seguito dell’acquisizione dell’esercizio di un precedente titolare dell’attività. L’Ufficio SUAP - Sportelli Unici per le Attività Produttive, riservato a chi intende avviare un’attività economica - del Comune di Torino aveva emesso, lo scorso 5 febbraio 2025, un provvedimento che respingeva la richiesta di subingresso presentata dall’esercente (assistito dall’avvocato Luca Giacobbe), motivando l’inammissibilità con il verbale di accertamento di illecito amministrativo del 18 febbraio 2025 da parte del Corpo di Polizia Municipale della città di Torino, con il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 8mila euro nei confronti del ricorrente per una “presunta violazione della Legge Regionale che contiene le misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”.

Tuttavia, analizzati tutti i documenti depositati, il Tar Piemonte ha constatato che la presenza degli apparecchi in contestazione “risulta comunque pacificamente in essere nell’ambito dei locali di impresa in contestazione quantomeno dal 2009, e che, dal 2016, il dante causa del ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di reinstallazione senza che, ad oggi, l’amministrazione muovesse qualsivoglia contestazione”. Il Tribunale Amministrativo ha inoltre rilevato che la problematica relativa al numero di apparecchi evidenziata dalla difesa del Comune di Torino, non risulta “in alcun modo evincibile dall’atto”. Pertanto, il Tar ha deciso di sospendere il provvedimento che nega il subingresso e rimanda la causa all’udienza di merito al 18 marzo 2026.

FRP/Agipro

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