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Ultimo aggiornamento il 18/03/2026 alle ore 16:00

Attualità e Politica

18/03/2026 | 14:45

Tassa 500milioni, Tar Lazio respinge nuovi ricorsi di gestori di slot: “Decreto Adm legittimo”

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Tassa 500milioni Tar Lazio respinge nuovi ricorsi di gestori di slot: “Decreto Adm legittimo”

ROMA – Il Tar Lazio ha confermato nuovamente la legittimità del contributo straordinario da 500 milioni di euro imposto nel 2015 al settore degli apparecchi da gioco, respingendo nuovi ricorsi presentati da alcuni gestori di slot. La decisione si inserisce in un contenzioso che ha visto più pronunce con lo stesso esito, ribadendo la conformità del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla legge di riferimento.

II prelievo era previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e doveva essere versato dai concessionari allo Stato in proporzione al numero di apparecchi collegati alla rete al 31 dicembre 2014, senza distinzione tra le diverse tipologie di dispositivi. I ricorrenti contestavano che la ripartizione non tenesse conto della diversa redditività dei vari apparecchi, sostenendo che il contributo avrebbe dovuto essere modulato in base ai ricavi effettivi e che le note di addebito inviate dai concessionari fossero illegittime.

Il Tar ha respinto tutte le contestazioni, chiarendo che la legge prevedeva una “ripartizione oggettiva e proporzionale” al numero di apparecchi, e che l’Agenzia si era limitata a eseguire quanto stabilito dal legislatore. Per quanto riguarda i "rapporti interni fra concessionari e gestori", i giudici hanno sottolineato che si tratta di rapporti di “natura privatistica” e quindi di competenza del giudice ordinario.

Sul piano della “legittimità costituzionale”, le questioni sollevate dai ricorrenti sono state dichiarate infondate. Il Tar ha osservato che la legge disciplina in modo chiaro il presupposto del “tributo, il quantum complessivo e i criteri di ripartizione sia tra i concessionari sia all’interno della filiera, sulla base degli accordi contrattuali già in vigore per l’anno di riferimento”. La misura, ha sottolineato il Tribunale Amministrativo, non comporta “un sacrificio imposto al diritto di proprietà tale da comportare un sostanziale annientamento delle facoltà tipiche del diritto o da inciderle eccessivamente oltre il limite della tollerabilità”, né limita in modo illegittimo l’iniziativa economica dei gestori, essendo un “prelievo eccezionale” e riferito al solo 2015.

Quanto al presunto contrasto con i principi di "capacità contributiva e uguaglianza", il Tar ha osservato che l’individuazione dei presupposti della “tassazione e del relativo quantum rientra nella discrezionalità del legislatore”, che può stabilire criteri oggettivi per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in un settore regolamentato e sotto controllo statale.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le richieste di annullamento delle note dei concessionari e ha respinto i ricorsi relativi al decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la piena legittimità della misura sia sotto il profilo normativo sia costituzionale.

FRP/Agipro
 

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