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Attualità e Politica

01/10/2015 | 13:26

Giochi, Consiglio di Stato: "Autorizzazione della Questura non basta per aprire una sala"

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ROMA - Serve una segnalazione certificata di inizio attività, oltre all'autorizzazione della Questura, per aprire una sala giochi con slot e vlt. Con questa motivazione la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Regione Lombardia contro la società proprietaria di una sala a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. In primo grado, il Tar Lombardia aveva stabilito che i divieti alle installazioni non valgono per chi ha chiesto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della legge regionale, che prevede distanze minime dai luoghi sensibili. Un'interpretazione non condivisa dai giudici di Palazzo Spada: "L’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi VLT è sottoposta ad un duplice vaglio da parte dell’amministrazione - si legge nella sentenza - atteso che per poter essere legittimamente esercitata deve essere preceduta dall’autorizzazione del Questore e dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività". Due titoli che soddisfano requisiti diversi: "Mentre l‘autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla ludopatia". Per il Collegio "appare del tutto ragionevole ritenere che la disciplina regionale nell’utilizzare i termini di “collocazione” o di “installazione lecita”, non facesse riferimento soltanto all’ottenimento dell’autorizzazione del Questore, che come detto tutela l’interesse all’ordine pubblico, ma dovesse intendersi riferita a quelle attività che fossero dotate di entrambi i titoli per essere legittimamente avviate". In questo caso la presentazione della segnalazione certificata è arrivata nel marzo 2014, dopo l'entrata in vigore delle legge regionale e dunque "non v’è dubbio che dovessero applicarsi i limiti del distanziometro". LL/Agipro

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