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Attualità e Politica

09/12/2019 | 12:14

Distanziometro, il Tar Toscana boccia il Comune di Firenze: "Non basta il cambio di gestore slot per parlare di nuova installazione"

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distanziometro tar toscana

ROMA - Punto a favore degli esercenti slot al Tar Toscana. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla titolare di una tabaccheria di Firenze a cui il Comune aveva imposto lo stop degli apparecchi da gioco per il mancato rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili (almeno 500 metri) prevista dal regolamento comunale. La questione, particolarmente delicata, riguarda l’interpretazione del principio di "nuova installazione": alle sale già operative prima dell’entrata in vigore del regolamento, il Comune permette l’attività anche a distanza inferiore di 500 metri. Diverso il caso delle nuove sale da gioco e, appunto, della nuova installazione di apparecchi: è considerata tale, ad esempio, la messa in funzione di una nuova macchina, ma anche il contratto stipulato con un nuovo concessionario. In questo caso il noleggiatore di slot della tabaccheria era cambiato, mentre il contratto con il concessionario di riferimento era rimasto lo stesso.
Con la sentenza di oggi giudici hanno accolto la tesi della ricorrente: il cambio del gestore era stato indipendente dalla volontà dell'esercente, perché frutto di un accordo tra lo stesso gestore e il concessionario. La "nuova installazione" sarebbe considerabile tale solo nel caso «di un nuovo contratto con il concessionario o con altro concessionario», che tuttavia in questo caso «è pacifico non sia intervenuto». Il solo cambiamento del gestore «non può dar luogo né a un nuovo contratto né ad una nuova installazione», perché il noleggiatore degli apparecchi è «scelto dal concessionario, con il quale è legato da un separato accordo di collaborazione» rispetto a quello tenuto con l'esercente. Nel caso della tabaccheria di Firenze il cambio del gestore deve invece essere considerato solo una semplice sostituzione degli apparecchi. Un'interpretazione diversa della norma, conclude il Collegio, «sarebbe eccessivamente e irragionevolmente penalizzante per la libertà d’iniziativa economica degli operatori del settore e di ostacolo per lo sviluppo della libera concorrenza».
LL/Agipro

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