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Attualità e Politica

04/12/2020 | 14:18

Fondo salvasport, Tar Lazio respinge il ricorso degli operatori: la tassa dello 0,50% vale anche per il betting exchange

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ROMA - Anche gli operatori di betting exchange dovranno contribuire al fondo "salvasport" creato dal Governo per «far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo». Dal Tar Lazio arriva la prima decisione collegiale sui ricorsi presentati dalle società - in questo caso quello promosso da Betfair e Betflag - contro la nota di Adm con cui sono state definite modalità e termini per il versamento del contributo al fondo “salvasport” per i prossimi 18 mesi, pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. «La Determinazione impugnata - si legge nelle ordinanze della Seconda sezione - si è limitata a determinare le modalità di calcolo della quota di contribuzione al fondo» previsto dal Dl Rilancio, «tenendo conto, per quanto di interesse in questa sede, delle peculiarità che caratterizzano la raccolta effettuata attraverso il betting exchange». Il prelievo dello 0,50% «non si presenta come un’imposta diretta parametrata sui ricavi del concessionario, bensì come una forma di imposizione indiretta che colpisce la manifestazione di ricchezza consistente nella partecipazione al gioco delle scommesse, in quanto l’aliquota dello 0,5% si applica sul totale della raccolta». La particolarità del betting exchange (modalità che consente ai giocatori se fare da banco o puntare, ndr) potrebbe indurre a pensare «che gli unici soggetti ad essere incisi direttamente dal prelievo siano gli utenti di tale tipologia di scommessa». In realtà, chiarisce il Tar, «il prelievo è suscettibile di incidere seppure indirettamente anche sugli utenti delle altre tipologie di scommesse, in quanto i concessionari, dovendo gestire il servizio secondo criteri di economicità, potranno rimodulare il proprio compenso trasferendo in tutto o in parte l’onere del nuovo contributo sui giocatori vincenti». In questo senso, escludere il betting exchange dal prelievo «configurerebbe una disparità di trattamento non giustificata». 

Allo stato attuale, e in attesa dell'udienza di merito fissata il 14 aprile 2021, il prelievo dello 0,50% «non appare idoneo allo stato ad arrecare alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile», anche in considerazione che «tra i rischi d’impresa propri dell’esercizio di una concessione di servizi di lunga durata, figurano anche i rischi relativi alla fase di gestione quali il rischio di incremento dei costi di manutenzione, dei costi operativi e di quelli derivanti dall’adeguamento tecnologico». Riguardo al rischio di perdita della clientela, «si rileva che la società è nelle condizioni di porre rimedio a tale presunto danno attraverso una rimodulazione della percentuale delle commissioni trattenute ai giocatori in modo da compensare l’incidenza del prelievo sulla vincita». Il Collegio fa infine presente che il sostegno ai soggetti del settore sportivo «tutela evidentemente anche l’interesse dei concessionari di scommesse sportive (con qualsiasi modalità effettuate)», visto che «l’eventuale fallimento delle realtà sportive operanti sul mercato non potrebbe che ripercuotersi negativamente anche sull’attività dei concessionari che vedrebbero impoverita l’offerta di eventi sui quali è possibile effettuare le scommesse». LL/Agipro

 

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