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Attualità e Politica

05/03/2021 | 09:19

Giochi in lockdown, dal Consiglio di Stato no alla riapertura: il caso torna al Tar, necessario approfondire i fattori di rischio

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giochi lockdown consiglio di stato

ROMA - La tutela della salute pubblica rimane «assolutamente prioritaria», ma le sale giochi hanno diritto in tempi brevi all'udienza di merito al Tar Lazio, per discutere i provvedimenti governativi che hanno disposto la chiusura di tutta la rete fisica di gioco. Così il Consiglio di Stato sull'appello presentato da dieci operatori di gioco contro il lockdown stabilito dal Dpcm dello scorso gennaio e confermato negli ultimi giorni dal primo decreto firmato dal premier Mario Draghi. La chiusura delle sale è dunque confermata fino al 6 aprile, tuttavia la Terza sezione di Palazzo Spada ha accolto la richiesta dei ricorrenti per «la sollecita fissazione della causa nel merito» davanti al Tar, che in fase cautelare aveva respinto i ricorsi. Con la nuova udienza, si legge nell'ordinanza, «potranno essere approfondite» le deduzioni degli operatori sulla «intrinseca ragionevolezza delle misure adottate a fronte dei dati disponibili ed in ossequio ai principi di adeguatezza e di proporzionalità». Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre la «necessità che le misure di precauzione vengano adottate sulla base di mirate valutazioni scientifiche da parte dell’autorità tecnica che ne ha tuttora la responsabilità», ovvero il Comitato Tecnico Scientifico, «sì da modulare ogni decisione in stretto raccordo con un’affidabile proiezione dei fattori di rischio quale risultante dell’analisi di dati obiettivi e tenendo conto della specificità delle attività soggetta a limitazioni». Allo stato attuale, comunque, le richieste delle società di giochi devono essere considerate «recessive a fronte dell’esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica di contenere il rischio di diffusione del contagio», ferme le «eventuali successive conseguenze di ordine patrimoniale» nel caso in cui nelle successive fasi del giudizio «un compiuto, specifico e approfondito accertamento scientifico dimostrasse che il dubbio e la indicazione presuntiva del C.T.S. non corrispondevano ad un reale fattore di rischio contagio». LL/Agipro

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