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Ultimo aggiornamento il 04/06/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

31/05/2025 | 12:41

Imposta unica agenzie Stanleybet, la Corte Tributaria di Firenze: “Calcolo sui ricavi del bookmaker”. Avv. Agnello: “Definizione bonaria del contenzioso”

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ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di Firenze, con una sentenza depositata il 26 maggio 2025, ha ribadito che l’imposta unica è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e statuisce che il parametro di riferimento non è il volume della raccolta ma il margine effettivo, nel rispetto del principio costituzionale della effettiva capacità contributiva, costituzionalmente garantito. La Corte – riporta una nota stampa - ha accolto il ricorso dello Studio Legale Agnello che difende l’operatore estero Stanleybet in materia di imposta unica sulle scommesse. La Corte ha disposto che “il punto dirimente ai fini del decidere è l’entrata in vigore della Legge 208/2015, che ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta, trasformandola da imposta indiretta in imposta diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo ricavi meno vincite, che rispetta il principio generale contenuto anche nella nostra Costituzione cioè in base alla effettiva capacità contributiva”. E ancora, scrive la Corte, “Sulla base della normativa introdotta a decorrere dall’anno di imposta 2016, il criterio di determinazione dell’imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta, e anche la Circolare dell'Agenzia delle Dogane sul caso non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti”. La Corte aggiunge che “anche non disponendo della documentazione di riferimento è possibile ricorrere alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e anche delle vincite, facendo riferimento al dato medio di raccolta e di vincite realizzato nell’anno precedente nel territorio della provincia di riferimento”. Secondo l’avvocato Daniela Agnello, “la sentenza si aggiunge alle numerose pronunce emesse negli ultimi mesi in favore del bookmaker che vuole pagare le imposte calcolate secondo la legge in vigore mentre l’ufficio pretende il triplo delle imposte con sanzioni sino al 240% e non accetta le proposte di conciliazioni depositate nelle controversie pendenti. E’ auspicabile, ancora una volta, la definizione bonaria del contenzioso pendente con evidente risparmio di risorse pubbliche e private”.

 

RED/Agipro

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