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Attualità e Politica

15/04/2015 | 17:35

Scommesse estere, Commissione tributaria Palermo: “Agenzie non autorizzate devono pagare imposta unica”

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ROMA - Le agenzie collegate a bookmaker esteri senza concessione devono pagare l’imposta unica, non le sanzioni irrogate dai Monopoli di Stato. E’ il senso di diverse sentenze della Commissione Tributaria di Palermo – che ha così confermato il proprio orientamento – relative ad accertamenti fiscali per gli anni dal 2009 al 2013 nei confronti di un affiliato al bookmaker inglese Stanleybet. Secondo i giudici tributari siciliani, gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 – il decreto legislativo che ha fissato i parametri dell’imposta unica -  “letti alla luce della Finanziaria 2011 (nella quale per la prima volta furono approvate norme fiscali contro i ctd esteri, ndr), equiparano, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta unica, coloro i quali "gestiscono" le scommesse per conto proprio e coloro che invece lo fanno per conto di terzi, come i Ctd”. Secondo la sentenza ci si trova “in presenza non di una mera attività di intermediazione, ma di una vera e propria agenzia di scommesse che ha accettato e pagato le vincite con denaro contante”. La pronuncia prosegue precisando “come l'autorizzazione conseguita dalla Stanleybet nel paese di origine non le avrebbe affatto consentito, con diretto riguardo al periodo oggetto dell'accertamento tributario, ad operare lecitamente in ltalia, e ciò neppure attraverso il contratto di stabilimento concluso con il centro, non potendosi in alcun modo riconoscersi civiltà giuridica ad un complesso negoziale integrante gli estremi di quello che, alla stregua della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, può essere qualificato come 'abuso di diritto', inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trame un vantaggio fiscale”. La sentenza, peraltro, dichiara inapplicabili le sanzioni irrogate, come peraltro affermato dalla stessa Agenzia delle dogane con la circolare del 7 giugno 2012, in quanto nel 2012 “erano ancora apprezzabili quei profili, di cui la stessa Amministrazione ha dato atto nella circolare del luglio del 2012, di incertezza interpretativa e di difficoltà nella materiale esazione della imposta medesima”. NT/Agipro

 

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