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Attualità e Politica

30/01/2015 | 15:21

Condono Ctd, Stanley impugna al Tar le disposizioni attuative della sanatoria fiscale

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ROMA - Annullare le disposizioni attuative del condono fiscale per i centri di trasmissione dati. E' quanto chiederà il bookmaker inglese Stanleybet al Tar, impugnando i provvedimenti attuativi della legge di stabilità firmati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nel mirino della società inglese il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale, i modelli di disciplinare di raccolta e la circolare del Ministero dell'Interno di tre giorni fa, in cui si precisa che i ctd sotto indagine per violazione della legge contro le scommesse non autorizzate potranno ottenere la licenza di pubblica sicurezza.

"Tale interpretazione non fornisce alcuna garanzia che le Questure seguiranno tale indicazione - si legge in una nota della società - stravolgendo in tal modo la granitica prassi di considerare quale elemento soggettivo squalificante (e quindi normalmente tra i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ex 88 TUPLS) la pendenza di un procedimento penale per esercizio abusivo di scommesse". Stanleybet impugnerà le licenze di polizia concesse ai Ctd di qualsiasi rete: "la Stanley non ritiene accettabile che il procedimento penale sia stato motivo ostativo alla concessione della licenza per i suoi CTD ma non lo sia più solo perché ci sia l’adesione ad un condono fiscale". Inoltre, sottolinea il bookmaker, non vi è nessuna certezza che la licenza sarà concessa. "E' sorprendente che il funzionario firmatario della circolare sembra assumersi la responsabilità del legislatore quando, senza averne i poteri o forse non avendo semplicemente capito la questione, sembra trasformare il condono fiscale in condono penale". Si pone, secondo Stanley, anche un problema di discriminazione tra soggetti che aderiscono alla regolarizzazione e soggetti che non aderiscono. La stessa condotta -  l’esercizio di scommesse in assenza di concessione  - sarebbe considerata in modo differente: "l’esercizio “abusivo” delle scommesse e quindi la valutazione della moralità dell’operatore che le esercita, da un lato, verrebbe considerato indifferente e, dall’altro, come elemento squalificante".  RED/Agipro

 

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