Attualità e Politica
22/01/2015 | 11:27
22/01/2015 | 11:27
LIVERPOOL – È stata letta questa mattina presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo la quarta sentenza riguardante il sistema concessorio italiano, in relazione alla regolarità di una gara di durata inferiore rispetto alle precedenti.
Le tre precedenti sentenze Gambelli, Placanica e Costa Cifone si erano tutte concluse con un effettivo riconoscimento del carattere discriminatorio delle gare stesse e conseguentemente della piena legittimità delle operazioni Stanley attraverso i suoi CTD, legittimità confermata poi dalla Suprema Corte di Cassazione.
Stanley aveva contestato di fronte al Consiglio di Stato la nuova gara del 2012 sostenendo non tanto la sua illegittimità quanto la carenza del suo carattere rimediale in relazione alla breve durata.
Il Consiglio di Stato accoglieva solo parzialmente i quesiti proposti e si pronunciava per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia solo sui quesiti meno significativi.
Stanley, di conseguenza, ha chiamato a giudizio i componenti del collegio per violazione sostanziale dell'obbligo di rinvio, al quale ogni Corte di ultima istanza, ivi compreso il Consiglio di Stato Italiano, è tenuto ad adeguarsi.
La Corte di Giustizia si è quindi espressa, questa mattina, sui quesiti preliminari diversi da quelli più sostanziali formulati successivamente dalla Corte di Cassazione e sui quali la Corte Europea si pronuncerà nei prossimi mesi.
Si va quindi delineando una situazione senza vincitori o vinti.
La Corte ha riconosciuto che lo Stato Italiano poteva bandire una gara di durata inferiore alle precedenti, ma non ha risposto esaurientemente alla seconda parte del quesito, e cioè del carattere rimediale delle discriminazioni subite da Stanley.
È invece chiaro, nella ricostruzione della Corte, la conferma delle discriminazioni subite da Stanley e dai suoi CTD in 15 anni di attività.
Sia nella sentenza che nella press release della Corte si afferma la difficoltà delle società del Gruppo Stanley alla partecipazione alla gara ove si afferma che:
"Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l'utilita' della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell'uso di beni materiali e immateriali)".
La Corte, quindi, rilevando la mancata partecipazione di Stanley, ha implicitamente riconosciuto il carattere non rimediale della gara, che era esattamente il punto sollevato da Stanley, ricompreso nei quesiti formulati dal Consiglio di Stato.
Nella sostanza un colpo al cerchio e uno alla botte.
Attendiamo quindi la prossima pronuncia sui quesiti formulati dalla Corte di Cassazione.
RED/Agipro
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