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Attualità e Politica

16/10/2015 | 12:24

Slot, Tar Bolzano: "Rimozione degli apparecchi è compito dell'esercente"

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tar bolzano slot

ROMA - L'obbligo di rimuovere gli apparecchi da gioco da punti troppo vicini a luoghi sensibili spetta al titolare del negozio e non ai noleggiatori degli apparecchi o ai concessionari. Il Tar Bolzano ha rigettato così il ricorso di un esercente del capoluogo a cui era stata ordinata la rimozione delle slot poiché il locale non rispettava le norme sulle distanze previste dalla legge regionale. Per il ricorrente la responsabilità amministrativa spetterebbe ai proprietari degli apparecchi, ma il Collegio ha respinto questa tesi. "Il legislatore provinciale - si legge nella sentenza - non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale (cioè per prevenire reati o mantenere l’ordine pubblico), né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti (materie riservate alla competenza del legislatore statale). E’ intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili". Per questo "l’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti derivante dalla sopra richiamata normativa provinciale colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale". Infondata anche la presunta incostituzionalità del provvedimento: "I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sulla localizzazione degli apparecchi da gioco lecito, mirano a tutelare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti". Ad avviso dei giudici, dunque, appare giustificata e ragionevole la limitazione territoriale degli apparecchi, anche perché "le disposizioni provinciali censurate, che si basano su un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non impediscono affatto all’erario di incassare gli introiti derivanti dal gioco lecito: gli apparecchi da gioco possono infatti essere ricollocati in luoghi considerati non sensibili. Il flusso delle entrate erariali potrà essere così garantito, senza alcun danno sociale e sanitario alle fasce di popolazione considerate più fragili e altrimenti indifese". LL/Agipro

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