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Attualità e Politica

02/08/2021 | 14:15

Vlt, dal Tar Lazio ok ai ricorsi dei concessionari: illegittima la quantificazione degli importi per le verifiche di conformità

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ROMA - È illegittima la quantificazione fissata dall'Agenzia Dogane e Monopoli degli importi per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e delle vlt, richiesti ai concessionari per il periodo compreso tra marzo 2013 e il 2016. È quanto si legge nelle quattro sentenze del Tar Lazio pubblicate oggi, che accolgono i ricorsi dei concessionari. Le società -  tenute al pagamento delle verifiche, così come previsto dalla convenzione di concessione - avevano contestato i paramenti in base ai quali Adm era giunta alla determinazione dei costi, arrivando a una quantificazione forfettaria. Il Tar ritiene in effetti «che la quantificazione di tali importi sia illegittima». È vero che le società hanno accettato di accollarsi gli oneri delle certificazioni, tuttavia «tale obbligazione non può risolversi in una sorta di preventiva autorizzazione in favore dell’ADM a determinare forfettariamente i relativi costi che il concessionario è tenuto a rifondergli». L'impegno delle società deve essere interpretato cioè «nel senso di non recare a quest’ultima un significativo pregiudizio che si verificherebbe a suo danno, ove si consentisse all’Agenzia di prevedere e imporre alla controparte dei costi non giustificati o, comunque, non determinabili né a priori né a posteriori». Nei casi presenti emerge invece come l'Agenzia, «attraverso la determinazione di un costo unitario, riferito all’attività di verifica tout court eseguita sui giochi e sistemi di giochi nuovi o cloni, abbia operato una quantificazione inesatta dei costi dovuti» dalle società, mostrando «di non tener conto dell’effettiva complessità e della tipologia delle singole operazioni realmente compiute». L'Agenzia, in sostanza, ha «ribaltato direttamente sui concessionari i costi liquidati dalla Sogei, ripartendo l’ammontare complessivo delle somme versate al partner tecnologico in ragione di un criterio forfettario di riparto che non corrisponde al numero ed alla tipologia delle specifiche attività in concreto svolte» da ogni concessionario.
LL/Agipro

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