ROMA - Il Tar Emilia-Romagna ha annullato le licenze rilasciate dalla Questura di Bologna a una società per l'esercizio di una sala Vlt e la raccolta di scommesse in via Gemito 1/B, a causa di una verifica sulle distanze dai luoghi sensibili ritenuta inadeguata e definita dai giudici “insufficiente”. Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un condominio della zona contro il Comune e la Questura, contestando la mancata verifica aggiornata della distanza da una struttura sanitaria (ospedale privato Villa Laura), da qualificarsi come “luogo sensibile” in quanto rientrante tra le “strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”, inserita nella mappatura comunale dei luoghi sensibili il 13 aprile 2023.
La normativa regionale dell'Emilia-Romagna prevede una distanza minima di 500 metri tra le sale da gioco e scommesse e i luoghi sensibili. Nel caso esaminato, il condominio aveva prodotto una relazione tecnica da cui risultava che il percorso pedonale più breve tra l'ingresso della sala e la struttura sanitaria era di circa 470 metri. Il Comune di Bologna aveva inizialmente indicato una distanza superiore al limite, pari ad oltre 546 metri, sulla base di un rilevamento della Polizia locale del marzo 2022. La situazione era però mutata dopo l'aggiornamento della mappatura e alcune modifiche alla viabilità pedonale: un sopralluogo del 3 novembre 2023 aveva rilevato una distanza di 385 metri.
Per i giudici, l'elemento decisivo è che la struttura sanitaria fosse già stata inserita tra i luoghi sensibili quando, il 1° giugno 2023, la Questura aveva rilasciato le autorizzazioni per l'installazione dei videoterminali Vlt e per la raccolta e gestione delle scommesse ippiche e sportive. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto effettuare una verifica aggiornata prima di concedere i titoli, senza limitarsi a richiamare il permesso di costruire rilasciato nell'agosto 2022.
Il Tar ha evidenziato che quel titolo edilizio “risultava risalente nel tempo (10 agosto 2022) e, quindi, costituiva un parametro non adeguato e, comunque, non aggiornato ai fini di una puntuale e completa istruttoria sulla ricognizione dei siti sensibili e sul calcolo distanziometrico degli stessi rispetto alle attività oggetto di autorizzazione”. I giudici hanno inoltre chiarito che il permesso di costruire e le licenze di pubblica sicurezza rispondono a presupposti diversi. Pertanto, il primo non poteva sostituire gli accertamenti necessari per autorizzare l'attività di gioco e scommesse.
Nel corso del procedimento, il Comune aveva avviato nel 2026 un iter per la delocalizzazione dell'attività. La circostanza, tuttavia, non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché il trasferimento non risultava ancora completato. Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione relativa alla mancata impugnazione del permesso di costruire, ritenendo che tale titolo avesse una funzione diversa rispetto alle autorizzazioni contestate.
Il Collegio dichiara in conclusione “l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria”.
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