ROMA - Il limite di 400 metri dai luoghi sensibili, previsto dalla legge regionale del Veneto per gli apparecchi da gioco, nel 2023 non si doveva applicare alle sale destinate alla sola raccolta delle scommesse. Alla luce di questa osservazione, il Tar Veneto ha condannato il Comune di Arzignano e il Ministero dell’Interno a risarcire con 5mila euro il gestore di una sala scommesse alla quale era stata inizialmente negata l’autorizzazione proprio sulla base della normativa sulle distanze allora vigente.
La causa riguarda la società Due s.r.l.s., che nel dicembre 2023 aveva presentato alla Questura di Vicenza una richiesta di autorizzazione per aprire un esercizio destinato esclusivamente alla raccolta delle scommesse, senza slot o Vlt. Durante l’istruttoria, la Questura aveva chiesto al Comune di verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Il Comune, dopo aver acquisito indicazioni dalla Regione Veneto, aveva espresso un parere negativo, ritenendo applicabile anche alla sala scommesse il limite di 400 metri previsto dalla legge regionale del Veneto del 2019. Sulla base di questo parere, l’autorizzazione rilasciata dalla polizia era stata negata. Tuttavia, questo diniego era stato annullato dal Tar Veneto con la sentenza del 29 aprile 2024, nella quale si chiariva che la norma regionale riguardava la “collocazione di apparecchi per il gioco” e non poteva essere estesa alle sale destinate alla sola raccolta delle scommesse. Dopo l’annullamento, la Questura aveva rilasciato l’autorizzazione e l’attività era stata avviata il 3 giugno 2024 (quindi prima della legge regionale del 9 agosto 2024 che ha esteso il divieto anche alle sale scommesse).
Da qui la richiesta di risarcimento presentata dal gestore, che aveva quantificato i danni in oltre 35mila euro, tra spese sostenute per i locali, mancati guadagni e danno all’immagine. Nel nuovo giudizio, il Tribunale Amministrativo ha ribadito l'interpretazione della normativa allora vigente. “Il chiaro tenore letterale della norma assume, quindi, carattere decisivo”, si legge nella sentenza. Secondo il Collegio, il divieto riguardava gli apparecchi da gioco e non poteva essere esteso alle sale scommesse mediante analogia. Il Tar ha inoltre ritenuto che Comune e Questura avrebbero dovuto verificare autonomamente la correttezza dell’interpretazione della norma. La situazione, osservano i giudici, presentava “caratteri particolarmente semplici”, poiché era pacifico che l’attività prevedesse esclusivamente la raccolta di scommesse e non l’installazione di apparecchi da gioco.
Quanto alle responsabilità, il Tribunale ha condannato in solido il Comune di Arzignano e il Ministero dell’Interno, ritenendo che il parere negativo del Comune e il successivo diniego della Questura abbiano contribuito al ritardato avvio dell’attività. Respinta, invece, la domanda nei confronti della Regione Veneto, le cui indicazioni sono state definite una “mera interpretazione della legge regionale, priva di carattere vincolante nei confronti del Comune e della Questura”.
Il Tar ha escluso il rimborso delle spese di affitto e delle utenze, non essendo stato dimostrato l’effettivo pagamento, e ha respinto anche la richiesta relativa al danno all’immagine.
Foto generata con AI
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