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Ultimo aggiornamento il 24/06/2025 alle ore 21:15

Poker & Casinò

24/06/2025 | 18:14

Poker live, Corte di Cassazione: “Le vincite ottenute in casino' autorizzati europei non possono essere tassate dal fisco italiano”

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Poker live Corte di Cassazione: “Le vincite ottenute in casino' autorizzati europei non possono essere tassate dal fisco italiano”

ROMA – Le vincite ottenute da un giocatore professionista di poker in tornei "live", disputati presso case da gioco autorizzate dell'Unione Europea, non possono essere tassate dal fisco italiano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Alessio Isaia, noto giocatore professionista di poker italiano, contro la Commissione tributaria regionale (Ctr) del Piemonte. 

Dopo alcune indagini della Guardia di Finanza, Isaia aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, nel 2011, tre avvisi di accertamento per il mancato versamento delle tasse relative a vincite conseguite in tornei di poker live nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Il pokerista si era rivolto quindi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, che aveva annullato gli avvisi di accertamento, sostenendo che andassero – si legge nella sentenza – “disapplicati perché incompatibili con il diritto comunitario”. L'Agenzia delle Entrate aveva però presentato ricorso alla  Commissione tributaria regionale del Piemonte, che lo aveva accolto. 

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, la Ctr avrebbe erroneamente attribuito le vincite in questione a tornei online, ignorando documenti decisivi come bonifici bancari e ricevute di pagamento da vari casinò europei. Le vincite e gli altri proventi del gioco in Italia, spiega la sentenza, “sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma tale ritenuta non è operata sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in quanto, in tali ipotesi, la tassazione è compresa nell'imposta sugli spettacoli”. Questo principio vale, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2014, anche per le case da gioco autorizzate dei Paesi dell'Unione Europea in quanto, in caso contrario, si violerebbe il principio di libera prestazione dei servizi. “Anche le vincite da giochi realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell'Ue non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi – spiega la Corte di Cassazione – dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto a redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi”. La Cassazione ha quindi deciso di rinviare la questione alla Corte tributaria di secondo grado del Piemonte.

DVA/Agipro

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