ROMA - La normativa sul gioco lecito impone a chi gestisce sale giochi di possedere determinati requisiti morali. Tra questi, vi è l'obbligo di non aver riportato condanne definitive nei cinque anni precedenti per specifici reati, tra cui i delitti contro il patrimonio. Partendo da questo presupposto, il Tar Lazio ha confermato la cancellazione dall'Albo Ries (il registro degli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento) per un'attività di Grosseto, dopo la scoperta di una condanna definitiva per tentata estorsione a carico del nuovo rappresentante legale della società che gestisce il locale.
Successivamente all’acquisto delle quote della società, avvenuto a gennaio 2025, il nuovo rappresentante legale attestava “l’insussistenza negli ultimi 5 anni di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena per i reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco non lecito”.
Tuttavia, a seguito di un controllo a campione sulle autocertificazioni - effettuato dall’Ufficio dei Monopoli per la Toscana - è emerso che il rappresentante legale aveva dichiarato il falso sui suoi precedenti penali. Dai controlli sul casellario giudiziale è risultato, infatti, che il ricorrente era stato condannato con una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, rientrando pienamente nel “quinquennio ostativo all’iscrizione nell’elenco degli operatori del gioco lecito”.
La società condannata si è difesa presentando ricorso al Tribunale Amministrativo e lamentando un difetto di motivazione e una presunta carenza d'istruttoria. I giudici hanno però respinto ogni accusa, ricordando che “la motivazione per relationem degli atti amministrativi è ammissibile quando il provvedimento impugnato richiama sufficientemente i precedenti atti dai quali ha origine, permettendo al destinatario di comprendere pienamente le ragioni della decisione e la natura delle contestazioni”. In tal senso, il Tribunale precisa che l’amministrazione ha depositato in giudizio “la comunicazione di avvio del procedimento inviata a mezzo PEC, munita di ricevuta di avvenuta consegna, il che smentisce la ricostruzione della parte ricorrente, che peraltro è stata in grado di articolare nel giudizio censure puntuali avverso il provvedimento”. Di fronte a una condanna definitiva per un reato contro il patrimonio intervenuta nei cinque anni precedenti, la cancellazione dal registro Ries risulta quindi un atto dovuto. Il Tribunale ha quindi confermato lo stop per l'attività, condannando la società anche al pagamento delle spese di lite.
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