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Scommesse

26/05/2020 | 14:10

Scommesse, Cassazione condanna titolare ctd: "Raccoglieva gioco tramite conti fittizi online, è intermediazione"

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ROMA - «Qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata», si configura un esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Lo scrive la Terza Sezione Penale dalla Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un Ctd di San Donato di Lecce. Sul caso si era pronunciato già il Tribunale di Lecce, che nel 2015 aveva condannato il titolare per aver svolto «un'attività organizzata diretta all'accettazione ed alla raccolta per via telematica di scommesse su eventi sportivi, accettate dalla Centurion bet Ltd, mediante connessione al sito www. BET1128.com». La sentenza era stata confermata nel maggio 2019 dalla Corte d'Appello di Lecce. 

«L'attività organizzata ed esercitata nei locali – nota la Corte di Cassazione nella sentenza - consisteva nella raccolta di puntate da parte di singoli scommettitori in assenza della prescritta licenza con l'utilizzazione di un conto di comodo intestato ad un terzo soggetto, il quale appariva nel collegamento con il sito internet della concessionaria, quale scommettitore in luogo di quello reale». 

Manifestamente infondati, secondo la Corte, i motivi del ricorso. Tra questi, era stato addotto il fatto che la Centurionbet, esclusa dal bando di gara 1999 non aveva partecipato alle gare bandite nel 2006 e nel 2012 non per libera scelta imprenditoriale, ma perché non conforme ai principi del diritto dell'UE, in quanto non poteva ottenere la concessione in condizioni di eguaglianza con gli altri operatori.

Si è realizzata quindi «un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l'esistenza di titoli autorizzatori o concessori» in capo al bookmaker a cui il gestore del centro scommesse è affiliato.  

RED/Agipro

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