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Attualità e Politica

22/04/2024 | 15:54

Giochi e distanziometro, una sala giochi di Rubiera (RE) potrà rimanere aperta: la misurazione non rispetta il Codice della Strada

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Giochi e distanziometro una sala giochi di Rubiera (RE) potrà rimanere aperta la misurazione non rispetta il Codice della Strada

ROMA – Una sala giochi del comune di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, potrà riaprire: il Comune non ha calcolato in modo conforme le distanze dai luoghi sensibili. Lo ha stabilito la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che ha annullato l’ordine di chiusura con cui nel 2018 l’Amministrazione comunale aveva imposto la cessazione dell’attività alla ricorrente, difesa dall’avvocato Cino Benelli. Palazzo Spada ha accolto il motivo di appello: l’applicazione del distanziometro rispetto a un istituto scolastico non era stata effettuata “tenendo conto delle norme del codice della strada”. La legge regionale del 2013, infatti, impone che tra le sale giochi e i luoghi cosiddetti sensibili ci siano almeno 500 metri di distanza. L’operatore ritiene che non sia corretta la modalità di calcolo del percorso: a partire dalla scuola, secondo il Comune, è “ragionevole attendersi che i pedoni percorrano la via più breve”, e perciò “taglino per il parcheggio rappresentato nella perizia, anziché fare tutto il giro come prospettato dalla società”. La ricorrente sottolinea che occorra tenere conto del Codice della Strada, che stabilisce che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”. Stando alla misurazione della società proprietaria del locale, dunque, la distanza in questione sarebbe di 523 metri, dunque superiore alla minima consentita. Il Tar Emilia-Romagna, nel 2022, aveva respinto questi motivi di ricorso, mentre il Consiglio di Stato ritiene giusto accoglierli, definendo “evidente che nel compiere il calcolo del percorso in questione non si può considerare un percorso legittimamente non percorribile”. L’illecito, però, non sarebbe riferibile all’area di parcheggio, bensì al fatto che la misurazione del Comune “presuppone che i pedoni attraversino la strada in un punto non consentito, mentre secondo la norma dovrebbero invece servirsi del passaggio pedonale posto nelle vicinanze a distanza utile”. Il ricorso in I grado è stato, perciò, accolto e la sala potrà rimanere aperta.
GF/Agipro

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