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22/04/2024 | 16:53

Gioco online, Tribunale di Bari assolve gestore di un pvr Betaland: “Non c’è intermediazione, il fatto non sussiste”

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Gioco online Tribunale di Bari assolve gestore di un pvr Betaland: “Non c’è intermediazione il fatto non sussiste”

ROMA - Per provare l’intermediazione nei punti vendita di ricariche online (Pvr) è necessario riscontrare la dazione di denaro per piazzare le scommesse o l’effettiva presenza di clienti intenti a scommettere al banco. Con questa motivazione, il Tribunale di Bari ha assolto perché "il fatto non sussiste" il titolare di un esercizio assistito dallo Studio legale Sisto Ruggiero Advisors, collegato al concessionario OIA Services LTD che gestisce il marchio Betaland. “Non è la prima sentenza di questo tenore che otteniamo, possiamo dire che si tratta di un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento”, commenta ad Agipronews l’Avv. Emanuela Ruggiero, fondatrice dello studio assieme all’avvocato Alessandro Sisto. “L’intermediazione non può essere desunta dalla compresenza di elementi indiziari, come i coupon o l’esistenza di un contratto di Pvr. L’intermediazione deve essere riscontrata dall’esistenza concreta di un’attività illecita effettuata da clienti che piazzano scommesse da banco accettate dal titolare del Pvr a fronte di un corrispettivo. La stessa presenza di pc, peraltro, non rafforza da sola il quadro indiziario in quanto, ai fini della configurabilità dell'intermediazione, è necessaria la predisposizione di personale e mezzi organizzati per la raccolta". La sentenza del Tribunale di Bari ha anche un altro aspetto di particolare interesse. “A nostro avviso”, aggiunge il legale, “il Giudice di Bari ha correttamente inteso citare il Tar del Lazio, il quale ha fornito un’interpretazione puntuale e precisa circa la messa a disposizione di apparecchiature informatiche all’interno di locali aperti al pubblico chiarendo, in maniera esplicita, che la ratio del legislatore del decreto “Balduzzi” non è quella di impedire l’uso di computer che consentano la libera navigazione, ma sanzionare l’uso di strumenti preimpostati, preindirizzati o usati da terzi rispetto ai giocatori. Computer con libero accesso alla rete internet, in assenza di comprovata attività di intermediazione, non configurano, quindi, alcuna violazione per il Giudice di Bari. Tale sentenza appare oggi di grande interesse anche alla luce del riordino del gioco online e del prossimo bando per il gioco a distanza. E’ tempo che, come ampiamente ribadito, alla luce della giurisprudenza e delle novità regolatorie introdotte nel decreto legislativo di riordino del gioco online, si circoscriva l'ambito di applicazione del decreto “Balduzzi”, da parte delle Autorità competenti, alle fattispecie che ne integrino realmente gli estremi, evitando - così - il lungo e sterile contenzioso che assorbe, ancora oggi, risorse all’amministrazione della Giustizia in molti Tribunali”.

NT/Agipro

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