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Attualità e Politica

19/01/2017 | 14:39

Scommesse e ctd: dalla Cassazione ai tribunali locali, cortocircuito sulla "cessione della rete"

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ROMA - L’applicazione di uno stesso principio da parte della Corte di Cassazione sta generando un cortocircuito giudiziario nei contenziosi tra bookmaker esteri senza concessione e le Procure italiane. Dopo il caso del centro scommesse di Fermo, il cui dissequestro è stato annullato da parte dei giudici supremi, una situazione simile (ma con esito opposto) arriva da un ricorso proveniente da Vicenza, dove la titolare di un centro collegato alla società maltese Centurionbet ha ottenuto provvisoriamente il dissequestro del negozio.

In entrambi i casi la questione verte sulla cessione gratuita della rete a fine concessione, la clausola contenuta nel bando di gara del 2012 (ora abolita) e giudicata da parte della Corte di Giustizia Europea in contrasto con i principi comunitari, al termine di un lungo iter giudiziario. La Corte di Cassazione, applicando le indicazioni della Corte Ue, sta rinviando ai singoli tribunali tutti i ricorsi relativi alla cessione gratuita. La valutazione, si legge nelle sentenze degli ultimi mesi, “non può che essere affidata al giudice di merito”, tenendo conto della decisione della Corte Ue, ma sarà “inevitabilmente dipendente anche da requisiti di fatto “, come ad esempio la valutazione della “antieconomicità derivante dalla virtuale partecipazione alle gare”, dei beni oggetto di cessione e anche “del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse”. Da qui il “caos”: alcune decisioni di piazza Cavour vanno a favore dei ctd (quando il ricorso è presentato dai titolari che chiedono l’annullamento dei sequestri), altre sono favorevoli alle Procure (quando sono gli stessi procuratori ad appellarsi contro i dissequestri disposti dal Tribunale del riesame). Di fatto, spetterà ai singoli tribunali pronunciarsi nuovamente sulla questione: fin qui, comunque, i centri scommesse hanno ottenuto numerosi successi. LL/Agipro

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