Attualità e Politica
01/04/2026 | 13:03
01/04/2026 | 13:03
ROMA - La Corte di Giustizia Europea conferma la legittimità del sistema italiano che impone il doppio requisito della concessione amministrativa e dell’autorizzazione di polizia per l’attività di raccolta delle scommesse, anche quando questa è svolta per conto di “operatori stabiliti in altri Stati membri”.
Con una recente ordinanza, i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati su una controversia relativa al rifiuto della Questura di Ragusa di rilasciare la licenza di pubblica sicurezza a un centro di trasmissione dati (Cdt) che operava per conto del bookmaker estero Stanleybet e privo della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.
Il caso è arrivato davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, che ha chiesto alla Corte di Lussemburgo se la normativa italiana - che impone un sistema “a doppio binario”, basato su concessione amministrativa e autorizzazione di polizia - sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la “libertà di stabilimento” e la “libera prestazione dei servizi”.
La Corte ha però chiarito che la risposta è “chiaramente desumibile dalla giurisprudenza”, richiamando in particolare una sentenza del 2013. Secondo i giudici europei, una normativa che impone il possesso sia di una concessione sia di una licenza di polizia comporta effettivamente restrizioni alle libertà fondamentali, ma tali limitazioni possono essere giustificate. In particolare, la Corte ribadisce che la “lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo” costituisce un “obiettivo idoneo” a giustificare queste misure, purché rispettino il “principio di proporzionalità”.
Nel caso italiano, tale esigenza è particolarmente rilevante, anche in considerazione dei rischi di infiltrazione criminale nel settore. Il sistema concessorio, osserva la Corte, rappresenta “un meccanismo efficace” per controllare gli operatori, mentre l’autorizzazione di polizia consente una verifica costante delle attività e di tutti i soggetti coinvolti.
Di conseguenza, il fatto che un operatore debba disporre di entrambi i titoli non è, di per sé, sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, ossia il contrasto alla criminalità. La Corte Ue afferma che: “Gli articoli 49 e 56 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse”.
Infine, la Corte Ue, chiarisce che spetta al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, che le restrizioni siano applicate in “modo coerente e non discriminatorio”.
FRP/Agipro
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