Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 31/03/2026 alle ore 15:45

Attualità e Politica

31/03/2026 | 14:40

Agenzia non autorizzata a Brescia, Cassazione conferma condanna per il gestore: “Scommesse abusive se non c’è regolarizzazione”

facebook twitter pinterest
Agenzia non autorizzata a Brescia Cassazione conferma condanna per il gestore: “Scommesse abusive se non c’è regolarizzazione”

ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti del gestore di un centro scommesse di Brescia per aver continuato a raccogliere giocate - per conto di un bookmaker estero privo di concessione - senza il collegamento obbligatorio al totalizzatore nazionale, in violazione della normativa italiana e configurando il reato di scommesse abusive.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che eventuali “discriminazioni” subite dal concessionario estero nelle precedenti gare “non esonerano gli operatori dall’obbligo di regolarizzare la propria attività secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014”. La decisione conferma quanto già stabilito dal Tribunale di Brescia in primo grado e dalla Corte d’Appello di Brescia in secondo grado.

Nel motivare il rigetto, i giudici di legittimità avevano spiegato che il reato si costituisce nel momento in cui si continui “a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo”. In questo quadro, la mancata adesione alla procedura di regolarizzazione resta decisiva, perché solo attraverso quel passaggio è possibile operare legalmente sul territorio italiano.

Il ricorrente, anche nel ricorso in Cassazione, aveva sostenuto che la posizione del concessionario estero fosse stata discriminata e che questo giustificasse la mancata regolarizzazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto questa tesi infondata, sottolineando che “non può invocarsi alcun profilo discriminatorio a fronte di quella che fu una scelta operata dalla società”. In particolare, viene evidenziato come non risulti nemmeno presentata una “richiesta formale di regolarizzazione”, passaggio indispensabile per poter eventualmente contestare un diniego.

“Solo dopo aver chiesto la regolarizzazione e aver ricevuto un eventuale provvedimento di rigetto” si potrebbe discutere di una discriminazione. In assenza di tale richiesta, invece, “la mancata richiesta della licenza rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni", confermando la responsabilità penale per l’attività svolta senza autorizzazione.
La sentenza ribadisce, infine, che la procedura prevista dalla legge del 2014 rappresenta uno strumento per regolarizzare l’attività anche degli operatori collegati a bookmaker esteri, ma non consente “deroghe per chi decide di non aderirvi”.

FRP/Agipro
 

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando quihttps://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password