Attualità e Politica
07/11/2024 | 16:10
07/11/2024 | 16:10
ROMA - I circoli ricreativi privati – anche se dotati di autorizzazione ex articolo 86 del testo unico di p.s. – non possono iscriversi all’Albo dei punti vendita ricariche online (Pvr). Lo chiarisce l’Agenzia delle Dogane nelle risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale. Stop anche al materiale promozionale, via a limitazioni per dispositivi self-service e scratch card per la ricarica dei conti, previsione di una fase transitoria per le sanzioni per violazione degli obblighi antiriciclaggio, in attesa della messa a regime delle regole tecniche con la nuova concessione. L’Agenzia delle Dogane conferma in sostanza le anticipazioni di Agipronews dei giorni scorsi, fornendo chiarimenti ai quesiti inviati dagli operatori, in vista dell’iscrizione all’albo dei Punti vendita ricariche (Pvr) prevista nella finestra temporale tra il 3 e il 18 novembre. Ecco i nuovi contenuti.
CIRCOLI RICREATIVI – No ai Pvr nei circoli. La determinazione direttoriale di istituzione dell’Albo ha previsto, all’articolo 2, comma 5, che “I Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.”. Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 elenca specificamente quali sono gli esercizi che possono iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, non prevedendo tale possibilità per i circoli privati.
FAMILIARI GESTORI PVR – Secondo l’amministrazione, “Il divieto di apertura di conti di gioco per i familiari dei titolari dei Punti Vendita Ricariche deve intendersi riferito al coniuge, ai parenti di primo e secondo grado e agli affini di primo grado”. A questi devono aggiungersi eventuali ulteriori familiari, anche di grado e affinità diversi, “qualora conviventi con il titolare”.
MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE NEI PVR – I divieti di messa a disposizione di materiale promozionale si riferiscono unicamente ai Punti Vendita Ricariche posti negli esercizi in cui non si raccolgono scommesse. Nei negozi di gioco e nei corner, “la presenza di palinsesti, quote di gioco e di altre forme di comunicazione in materia di gioco è autorizzata o, in alcuni casi, necessaria o obbligatoriamente prescritta”.
ISCRIZIONI - L’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche è sempre possibile e dal momento dell’iscrizione è possibile esercitare le attività ad esso connesso.
TARGA DI RICONOSCIMENTO - Al fine di rendere conoscibile ai titolari dei conti di gioco quali sono i concessionari per cui viene svolta l’attività, “è possibile affiggere i loghi dei concessionari con cui si è contrattualizzati, senza alcuna ulteriore indicazione o forma di pubblicità e di dimensione inferiore alla misura prevista dalla determinazione per la targa di identificazione”.
SCRATCH CARD - Le scratch card rientrano fra quegli strumenti di pagamento per i quali vale il limite di ricarica settimanale di euro 100, in quanto assimilabile al contante. Va da sé che “qualora la ricarica dei conti di gioco venga effettuata tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità, non vi è alcun limite di ricarica, se non quelli eventualmente definiti dal titolare del conto di gioco”.
SANZIONI PER VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO – Le sanzioni sono previste dall’articolo 64 del decreto legislativo 231/2007, però ci sarà una fase di passaggio. “La modifica dei sistemi informatici dei concessionari è possibile solo previa approvazione delle regole tecniche di produzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attualmente oggetto di procedura d’informazione presso la Commissione europea. Tali regole tecniche saranno efficaci a partire dalla nuova convenzione di concessione e, pertanto, tali misure non potranno essere implementate prima di tale momento”. Resta, comunque, fermo, il limite massimo di ricarica tramite contanti e strumenti non tracciabili, pari a 100 euro settimanali che potrà, quindi, essere contestato, in caso di flagranza, nei confronti del titolare del Punto Vendita Ricariche.
DISPOSITIVI SELF-SERVICE– Secondo Adm, “Nei Punti Vendita Ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati che, senza la supervisione e il controllo del titolare del punto vendita ricariche, consentono tramite QR-Code o tramite scratch o con altri strumenti, la ricarica del conto di gioco, senza che sia assicurata in alcun modo la corrispondenza fra il titolare del conto di gioco e l’utente né, tantomeno, che l’utente stesso sia un minore (che utilizza, evidentemente, un conto di gioco intestato fittiziamente ad altra persona)”. La presenza dei dispositivi che consentono di effettuare una ricarica su un conto di gioco in maniera totalmente autonoma - senza la supervisione di un operatore - può essere ammessa presso un PVR “purché gli stessi siano dotati dei necessari accorgimenti minimi atti a verificare la corrispondenza tra il titolare del conto ricaricato e il soggetto che materialmente ha effettuato la ricarica. Qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del PVR che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco”.
CONTRATTI - I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo. I punti dovranno però rispettare tutte le prescrizioni inserite nell’articolo 6 comma 4 del della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche”, che replicano “obblighi e divieti già previsti dalla legge o che ne costituiscono diretta ed immediata attuazione (vedasi lettere da d) a j), nonché lettera n dell’articolo 6, comma 4) e sono, pertanto, applicabili nei confronti dei Punti Vendita Ricariche, indipendentemente dall’essere espressamente richiamati nei contratti”. Le altre previsioni contenute nel citato articolo 6, comma 4, devono ritenersi applicabili a seguito della stipula dei contratti, il cui schema deve essere, pertanto, adeguato e sottoposto alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2025. Una volta validati, i contratti non rispondenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, sono nulli. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della determinazione è risolto di diritto.
NT/Agipro
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