Attualità e Politica
14/04/2025 | 16:40
14/04/2025 | 16:40
ROMA – “Il differimento dell’efficacia della disciplina dell’Albo comporta un danno attuale, grave e irreparabile per l’Amministrazione, in quanto incide sulla coerenza dell’intero sistema di regolarizzazione dei Pvr e dei giochi in generale e sulla stabilità delle entrate pubbliche già acquisite oltre che sulla certezza delle situazioni giuridiche consolidate. La mancata sospensione della sentenza comporterebbe la paralisi dell’attività regolatoria già avviata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm, ndr) in un settore come quello in esame, regolato, con effetti pregiudizievoli per la funzionalità del sistema, a fronte dell’iscrizione di oltre 23.000 operatori nonché una disparità di trattamento tra concessionari e operatori, non giustificata né dalla legge né dalla ratio legis, senza considerare che tale danno appare sensibilmente (e realisticamente) più rilevante rispetto a quello ipoteticamente lamentato dagli operatori”. E’ quanto scrive l’Avvocatura dello Stato nella memoria presentata al Consiglio di Stato – che Agipronews ha potuto leggere - nell’ambito della causa relativa all’istituzione dell’Albo dei Punti vendita ricarica (Pvr). Adm si oppone alle decisioni del Tar Lazio, che sono fondate su un “falso presupposto normativo”. Le ordinanze avevano annullato l’applicazione della determinazione direttoriale, in merito all’istituzione dell’Albo Punti Vendita e Ricarica, per i concessionari di gioco online già attivi o in regime di proroga. Il ricorso sarà discusso domani al Consiglio di Stato.
L’Agenzia spiega che le sentenze del Tar si basano “sull’erroneo richiamo all’articolo 2, comma 2, della legge n. 111/2023 e su una confusione concettuale, poiché - si evidenzia - lo strumento deputato alla razionalizzazione territoriale è il riordino delle concessioni, non l’Albo dei Pvr”. Pertanto, le sentenze di primo grado hanno ritenuto l’Albo Pvr lo strumento del legislatore per “l’attuazione della razionalizzazione territoriale, confondendo i due strumenti e proiettando sull’Albo una funzione di razionalizzazione che, invece, spetta al complessivo riordino previsto dalla legge delega”.
A tal proposito si precisa che con l’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”, il legislatore ha delegato il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Tra i principi e i criteri contenuti nel testo legislativo è previsto “che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l’erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite”. In attuazione della legge delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”. Di conseguenza, L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione direttoriale ha istituito l’Albo dei Punti Vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, disponendo “per i soggetti che intendono svolgere tale attività, l’obbligo di iscrizione entro il 18 novembre 2024”. Pertanto, la determina si è limitata a formulare regole tecniche applicative di una disposizione di legge già vigente.
Con la trattazione dell’appello incidentale, inoltre, il Consiglio di Stato potrebbe esaminare anche “la parallela e contestuale interlocuzione con il competente Ufficio di merito (Ufficio gioco a distanza e scommesse della Direzione Giochi)” che ha ribadito l’importanza “dell’immediata entrata in vigore della determina, sotto il profilo, in particolare, dell’impatto finanziario della decisione del TAR sul bilancio dello Stato”. Secondo l’Ufficio, infatti, essendosi iscritti all’Albo oltre 23.000 operatori, l’Agenzia sarebbe tenuta, in caso di soccombenza definitiva sulla applicabilità immediata dell’art. 13 del D. Lgs. n. 41/2024, alla restituzione delle somme già ricevute.
Ancora, secondo Adm la tesi secondo cui l’introduzione dell’Albo ridurrebbe la platea degli esercenti - a causa dei restringenti requisiti oggettivi e soggettivi - è un’ipotesi priva di riscontri concreti. Di conseguenza, si ritiene che la sentenza impugnata attribuisca “all’Albo un effetto distorsivo non dimostrato e, infatti, la concentrazione è priva di qualsiasi riscontro normativo”. E considerazioni simili sono applicabili anche in riferimento alle supposizioni che l’introduzione di nuove regole possa portare una “perturbazione del rapporto concessorio”.
FRP/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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