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Ultimo aggiornamento il 04/07/2025 alle ore 15:00

Attualità e Politica

04/07/2025 | 11:25

UIF, nuove istruzioni per le segnalazione di operazioni sospette: coinvolti anche prestatori di servizi di gioco

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UIF nuove istruzioni per le segnalazione di operazioni sospette: coinvolti anche prestatori di servizi di gioco

ROMA - La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato un documento contenente nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 2011. Tra le categorie di soggetti obbligati alla segnalazione anche i prestatori di servizi di gioco. 

Le istruzioni definiscono l’operatività anche come “l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo, compreso il conto di gioco, dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali”. In rifermento, invece, ai soggetti a cui è riferita l’operatività vengono compresi: il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del conto di gioco o dell’operazione di gioco o il beneficiario della prestazione. Si precisa inoltre, che ai soli fini del presente provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno,  qualora sia "in rilievo ai destinatari rispetto a quanto stabilito dal decreto antiriciclaggio”, come ad esempio distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco.

La segnalazione di operazioni sospette rientra nell’ambito di un processo di valutazione che mira ad individuare anomalie, in tal senso i prestatori di servizi di gioco hanno il compito di individuare se tali eccezioni risultino sospette o giustificate. Ciascuna delle segnalazioni deve tenere conto degli “indicatori di anomalia” pubblicati dalla UIF e possono riguardare diverse tipologie di operazioni tra cui quelle rifiutate, tentate o interrotte. Nell’utilizzo degli strumenti specifici “i destinatari assicurano il rispetto del principio di proporzionalità e indirizzano la collaborazione attiva verso criteri di selezione delle operatività significative in base al rischio di riciclaggio, di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo”.
Importante evidenziare che tutte le informazioni relative alle segnalazioni sospette sono protette dall’obbligo di riservatezza e tutti i prestatori devono adottare misure per impedire la divulgazione. 

Infine, si chiarisce che il decreto antiriciclaggio stabilisce che i destinatari comunichino al Ministero dell’Economia e delle finanze le infrazioni di cui hanno notizia, entro il termine di 30 giorni.

FRP/Agipro

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